| (Armamento ed uniformi).
1. Il personale del Corpo di polizia forestale è
autorizzato a portare le armi di ordinanza.
2. I criteri per la determinazione dell'armamento in
dotazione al Corpo di polizia forestale sono stabiliti, anche
in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri
dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito
l'Ispettorato generale del Corpo e il Comitato nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su
proposta dell'Ispettorato generale del Corpo di polizia
forestale, determina, fermo restando il tradizionale colore
grigio-verde, le caratteristiche delle uniformi degli
appartenenti al Corpo, nonché i criteri generali concernenti
l'obbligo e le modalità d'uso.
4. L'Amministrazione provvede, gratuitamente, a dotare
dell'armamento ed a fornire al personale le uniformi ed i capi
di vestiario prescritti.
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