| (Ordine gerarchico).
1. L'appartenente al Corpo di polizia forestale è tenuto
ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.
2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla
disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi
della dignità personale di coloro cui sono diretti.
3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine
che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare
al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione
e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore
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che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di
pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente
illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche
verbale del superiore, che al termine del servizio ha
l'obbligo di confermarlo per iscritto.
4. L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un
ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non
lo esegue ed informa immediatamente i superiori.
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