| (Obblighi di leva).
1. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel
Corpo di polizia forestale, ivi compreso il periodo di
frequenza ai corsi, è considerato ad ogni effetto come
adempimento degli obblighi militari di leva.
2. Il personale del Corpo di polizia forestale è dispensato
dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami
alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale.
In caso di mobilitazione generale o parziale, rimane a
disposizione dell'Amministrazione forestale.
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