| (Organizzazione).
1. Il Corpo di polizia forestale è così ordinato:
a) ispettorato generale;
b) uffici e reparti territoriali:
1) compartimenti;
2) distretti;
3) comandi stazione;
c) scuole ed istituti di istruzione:
1) istituto superiore ecologico-forestale;
2) ispettorato scuole;
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3) istituto per ispettori e sovrintendenti;
4) scuola allievi guardie;
d) enti e servizi vari:
1) centri di reclutamento;
2) centri tecnici e logistici;
3) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e
per il casermaggio;
4) banda musicale;
5) centro sportivo.
2. Il Corpo di polizia forestale ha un proprio consiglio di
amministrazione, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e
delle foreste o, per delega, dal Sottosegretario di Stato,
composto dal capo del Corpo, dal capo in seconda, da quattro
intendenti generali del Corpo con anzianità di nomina nella
qualifica più elevata, nonché dai rappresentanti dei ruoli del
personale nominati in analogia alle modalità previste per la
polizia di Stato.
3. L'ufficio di segreteria del consiglio di amministrazione
è retto da un ufficiale del Corpo di qualifica non inferiore a
intendente capo aggiunto.
4. I provvedimenti relativi all'amministrazione del
personale sono adottati dalla commissione d'avanzamento
presieduta dal capo del Corpo o, per delega, dal capo in
seconda e composta da due intendenti generali, di cui uno
preposto a compartimento, nonché dai rappresentanti dei ruoli
del personale nominati in analogia alle modalità previste per
la polizia di Stato.
5. L'ufficio di segreteria della commissione d'avanzamento
è retto da un ufficiale di qualifica non inferiore a
intendente superiore.
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