| (Capo del Corpo e capo in seconda).
1. Il capo del Corpo di polizia forestale è scelto tra i
prefetti in servizio ed è
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nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e dell'interno.
2. Al capo del Corpo di polizia forestale è attribuita una
speciale indennità pensionabile pari a quella stabilita per il
capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza.
3. Il capo del Corpo presiede a tutte le attività
concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i
servizi tecnici, logistici ed amministrativi, i mezzi e gli
impianti del Corpo di polizia forestale. Ha rapporti con il
capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
e con i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza e con tutti gli altri organi
centrali dell'amministrazione dello Stato per assicurare il
coordinamento con essi dell'attività del Corpo di polizia
forestale e per quanto necessario all'addestramento ed al
concorso dei reparti del Corpo alle operazioni di polizia e di
pubblico soccorso.
4. Il capo del Corpo di polizia forestale è membro di
diritto:
a) del comitato scientifico di cui all'articolo 11
della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) del comitato tecnico nazionale di cui
all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
c) della commissione consultiva di cui all'articolo
19 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
d) della commissione consultiva centrale di cui
all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
e) del comitato nazionale di cui all'articolo 18
della legge 1^ aprile 1981, n. 121;
f) della commissione centrale di cui all'articolo 3
della legge 13 luglio 1966, n. 615;
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g) della commissione interministeriale tecnica di
cui all'articolo 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
h) della consulta tecnica di cui all'articolo 3
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. Il capo del Corpo è coadiuvato nell'esercizio delle sue
funzioni ed è sostituito, in caso di assenza od impedimento,
dal capo in seconda, che attende anche, in particolare, alla
trattazione degli affari che gli vengono delegati dal capo del
Corpo.
6. Assume la funzione di capo in seconda l'intendente
generale più anziano di età del Corpo di polizia forestale.
7. Agli intendenti generali che abbiano ricoperto la
funzione di capo in seconda del Corpo, viene conferita,
all'atto della cessazione dal servizio, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, la promozione alla qualifica
di prefetto-intendente generale capo con conseguente
trattamento economico di quiescenza.
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