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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1986
DDL0495-0013
Progetto di legge Camera n. 495 - testo presentato - (DDL11-495)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C495. TESTIPDL
...C495.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC495 ZZ11 ZZPD ZZPR
             (Capo del Corpo e capo in seconda).
      1.  Il capo del Corpo di polizia forestale è scelto tra i
  prefetti in servizio ed è
 
                              Pag. 15
 
  nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
  deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i
  Ministri dell'ambiente e dell'interno.
    2.  Al capo del Corpo di polizia forestale è attribuita una
  speciale indennità pensionabile pari a quella stabilita per il
  capo della polizia-direttore generale della pubblica
  sicurezza.
    3.  Il capo del Corpo presiede a tutte le attività
  concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i
  servizi tecnici, logistici ed amministrativi, i mezzi e gli
  impianti del Corpo di polizia forestale.  Ha rapporti con il
  capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
  e con i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del
  Corpo della guardia di finanza e con tutti gli altri organi
  centrali dell'amministrazione dello Stato per assicurare il
  coordinamento con essi dell'attività del Corpo di polizia
  forestale e per quanto necessario all'addestramento ed al
  concorso dei reparti del Corpo alle operazioni di polizia e di
  pubblico soccorso.
    4.  Il capo del Corpo di polizia forestale è membro di
  diritto:
        a)  del comitato scientifico di cui all'articolo 11
  della legge 8 luglio 1986, n. 349;
        b)  del comitato tecnico nazionale di cui
  all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
        c)  della commissione consultiva di cui all'articolo
  19 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
        d)  della commissione consultiva centrale di cui
  all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
        e)  del comitato nazionale di cui all'articolo 18
  della legge 1^ aprile 1981, n. 121;
        f)  della commissione centrale di cui all'articolo 3
  della legge 13 luglio 1966, n. 615;
 
                              Pag. 16
 
        g)  della commissione interministeriale tecnica di
  cui all'articolo 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
        h)  della consulta tecnica di cui all'articolo 3
  della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
    5.  Il capo del Corpo è coadiuvato nell'esercizio delle sue
  funzioni ed è sostituito, in caso di assenza od impedimento,
  dal capo in seconda, che attende anche, in particolare, alla
  trattazione degli affari che gli vengono delegati dal capo del
  Corpo.
    6.  Assume la funzione di capo in seconda l'intendente
  generale più anziano di età del Corpo di polizia forestale.
    7.  Agli intendenti generali che abbiano ricoperto la
  funzione di capo in seconda del Corpo, viene conferita,
  all'atto della cessazione dal servizio, con decreto del
  Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
  dell'agricoltura e delle foreste, la promozione alla qualifica
  di prefetto-intendente generale capo con conseguente
  trattamento economico di quiescenza.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-495 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0495 TOTPAG=0046 TOTDOC=0041 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=032 PAGFIN=0016 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=049500 00 FASCIDC=11DDL0495 SORTNAV=0049500 000 00000 ZZDDLC495 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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