Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1988
DDL0495-0015
Progetto di legge Camera n. 495 - testo presentato - (DDL11-495)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C495. TESTIPDL
...C495.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC495 ZZ11 ZZPD ZZPR
               (Uffici e reparti territoriali).
      1.  Sono istituiti nelle sedi di cui al comma 8 i
  compartimenti ed i distretti del Corpo di polizia
  forestale.
 
                              Pag. 17
 
    2.  Ciascun compartimento è costituito dalla direzione, da
  un ufficio vicario e da un numero vario di distretti.
    3.  Ciascun distretto è costituito dalla direzione e da un
  numero vario di stazioni forestali.
    4.  I distretti possono essere di prima o seconda classe a
  seconda della importanza ecologico-forestale della
  circoscrizione.
    5.  L'individuazione della classe dei distretti avviene con
  decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su
  proposta dell'ispettorato generale del Corpo.
    6.  Presso i distretti sono istituite sezioni operative, in
  numero di due presso quelli di prima classe e di una presso
  quelli di seconda classe, con circoscrizione distrettuale o
  sub-distrettuale alla cui direzione sono posti intendenti o
  vice intendenti forestali e possono essere altresì istituiti
  nuclei operativi con competenza specialistica posti al comando
  di ispettori.
    7.  Presso i distretti di prima classe è costituito un
  ufficio vicario.
    8.  Il numero dei compartimenti e dei distretti, la loro
  sede nonché la circoscrizione che, di norma, è regionale per i
  primi e provinciale per i secondi, è determinato con decreto
  del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con
  il Ministro del tesoro.
    9.  Il numero delle stazioni forestali e la loro
  circoscrizione che, di norma, è intercomunale, nonché il
  numero e la sede dei nuclei aerei e delle sezioni navali sono
  determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su
  proposta dell'ispettorato generale, entro i limiti delle
  disponibilità finanziarie del bilancio del Corpo e dei
  contingenti di personale previsti dagli organici.
    10.  Nella prima applicazione della presente legge il numero
  dei compartimenti, dei distretti, delle stazioni forestali,
  dei nuclei aerei e delle sezioni navali è quello previsto
  dalla tabella A allegata alla presente legge.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-495 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0495 TOTPAG=0046 TOTDOC=0041 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=032 PAGFIN=0017 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=049500 00 FASCIDC=11DDL0495 SORTNAV=0049500 000 00000 ZZDDLC495 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati