| (Uffici e reparti territoriali).
1. Sono istituiti nelle sedi di cui al comma 8 i
compartimenti ed i distretti del Corpo di polizia
forestale.
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2. Ciascun compartimento è costituito dalla direzione, da
un ufficio vicario e da un numero vario di distretti.
3. Ciascun distretto è costituito dalla direzione e da un
numero vario di stazioni forestali.
4. I distretti possono essere di prima o seconda classe a
seconda della importanza ecologico-forestale della
circoscrizione.
5. L'individuazione della classe dei distretti avviene con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su
proposta dell'ispettorato generale del Corpo.
6. Presso i distretti sono istituite sezioni operative, in
numero di due presso quelli di prima classe e di una presso
quelli di seconda classe, con circoscrizione distrettuale o
sub-distrettuale alla cui direzione sono posti intendenti o
vice intendenti forestali e possono essere altresì istituiti
nuclei operativi con competenza specialistica posti al comando
di ispettori.
7. Presso i distretti di prima classe è costituito un
ufficio vicario.
8. Il numero dei compartimenti e dei distretti, la loro
sede nonché la circoscrizione che, di norma, è regionale per i
primi e provinciale per i secondi, è determinato con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con
il Ministro del tesoro.
9. Il numero delle stazioni forestali e la loro
circoscrizione che, di norma, è intercomunale, nonché il
numero e la sede dei nuclei aerei e delle sezioni navali sono
determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su
proposta dell'ispettorato generale, entro i limiti delle
disponibilità finanziarie del bilancio del Corpo e dei
contingenti di personale previsti dagli organici.
10. Nella prima applicazione della presente legge il numero
dei compartimenti, dei distretti, delle stazioni forestali,
dei nuclei aerei e delle sezioni navali è quello previsto
dalla tabella A allegata alla presente legge.
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