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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1989
DDL0495-0016
Progetto di legge Camera n. 495 - testo presentato - (DDL11-495)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C495. TESTIPDL
...C495.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC495 ZZ11 ZZPD ZZPR
             (Scuole ed istituti di istruzione).
      1.  Le scuole e gli istituti di istruzione del Corpo di
  polizia forestale perseguono
 
                              Pag. 18
 
  il fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del
  personale.
    2.  Le scuole e gli istituti organizzano e svolgono nelle
  proprie sedi, presso altre strutture del Corpo o presso enti
  pubblici, istituti specializzati e centri italiani e
  stranieri:
        a)  corsi di formazione finalizzati all'inserimento
  del personale immediatamente dopo l'assunzione;
        b)  corsi e seminari di aggiornamento e
  qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza
  generale e professionale.
    3.  L'ispettorato scuole sovraintende e coordina l'istituto
  per ispettori e sovrintendenti e la scuola allievi guardie che
  sono rispettivamente costituite dalla direzione e da un numero
  vario di uffici ed unità minori.
    4.  All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di
  addestramento si provvede con ufficiali del Corpo di polizia
  forestale o di altre forze di polizia.
    5.  All'insegnamento delle materie non di istituto si può
  provvedere con professori universitari o di istituti
  specializzati, professori del ruolo del Ministero della
  pubblica istruzione, magistrati, funzionari degli altri rami
  dell'Amministrazione dello Stato, ufficiali delle forze armate
  e, ove occorra, con personale estraneo alla amministrazione
  dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali.
    6.  Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
  foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
  stabiliti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio,
  i compensi per gli incarichi di insegnamento.
    7.  Sulla base delle direttive impartite dal capo del Corpo,
  la programmazione ed il coordinamento delle attività di
  formazione e di aggiornamento dell'istituto per ispettori e
  sovrintendenti e della scuola allievi guardie sono affidati ad
  una commissione paritetica, istituita con provvedimento dello
  stesso capo del Corpo, composta da rappresentanti
  dell'Amministrazione
 
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  forestale e da rappresentanti delle organizzazioni
  sindacali maggiormente rappresentative del personale.  La
  commissione paritetica è presieduta dall'intendente generale
  forestale ispettore delle scuole.
    8.  Alla commissione paritetica competono altresì:
        a)  la formulazione dei programmi e dei metodi di
  insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico
  tra docenti ed allievi, la scelta e la disciplina delle
  modalità di svolgimento delle prove pratiche;
        b)  la scelta dei docenti.
    9.  I programmi di insegnamento devono comprendere materie
  formative generali e materie tecnico-professionali, nonché
  l'addestramento formale e pratico alla difesa personale ed
  all'uso delle armi.
    10.  Il Governo è delegato ad adottare, secondo i princìpi
  ed i criteri direttivi previsti dalla presente legge ed entro
  trecentosessanta giorni dalla data della sua entrata in
  vigore, un decreto legislativo per l'istituzione di una scuola
  nazionale a livello post-universitario con sede in Torino per
  la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli
  ufficiali del Corpo di polizia forestale, che assume la
  denominazione di "Istituto superiore ecologicoforestale".
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-495 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0495 TOTPAG=0046 TOTDOC=0041 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=037 PAGFIN=0019 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=049500 00 FASCIDC=11DDL0495 SORTNAV=0049500 000 00000 ZZDDLC495 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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