| (Scuole ed istituti di istruzione).
1. Le scuole e gli istituti di istruzione del Corpo di
polizia forestale perseguono
Pag. 18
il fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del
personale.
2. Le scuole e gli istituti organizzano e svolgono nelle
proprie sedi, presso altre strutture del Corpo o presso enti
pubblici, istituti specializzati e centri italiani e
stranieri:
a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento
del personale immediatamente dopo l'assunzione;
b) corsi e seminari di aggiornamento e
qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza
generale e professionale.
3. L'ispettorato scuole sovraintende e coordina l'istituto
per ispettori e sovrintendenti e la scuola allievi guardie che
sono rispettivamente costituite dalla direzione e da un numero
vario di uffici ed unità minori.
4. All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di
addestramento si provvede con ufficiali del Corpo di polizia
forestale o di altre forze di polizia.
5. All'insegnamento delle materie non di istituto si può
provvedere con professori universitari o di istituti
specializzati, professori del ruolo del Ministero della
pubblica istruzione, magistrati, funzionari degli altri rami
dell'Amministrazione dello Stato, ufficiali delle forze armate
e, ove occorra, con personale estraneo alla amministrazione
dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali.
6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
stabiliti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio,
i compensi per gli incarichi di insegnamento.
7. Sulla base delle direttive impartite dal capo del Corpo,
la programmazione ed il coordinamento delle attività di
formazione e di aggiornamento dell'istituto per ispettori e
sovrintendenti e della scuola allievi guardie sono affidati ad
una commissione paritetica, istituita con provvedimento dello
stesso capo del Corpo, composta da rappresentanti
dell'Amministrazione
Pag. 19
forestale e da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale. La
commissione paritetica è presieduta dall'intendente generale
forestale ispettore delle scuole.
8. Alla commissione paritetica competono altresì:
a) la formulazione dei programmi e dei metodi di
insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico
tra docenti ed allievi, la scelta e la disciplina delle
modalità di svolgimento delle prove pratiche;
b) la scelta dei docenti.
9. I programmi di insegnamento devono comprendere materie
formative generali e materie tecnico-professionali, nonché
l'addestramento formale e pratico alla difesa personale ed
all'uso delle armi.
10. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i princìpi
ed i criteri direttivi previsti dalla presente legge ed entro
trecentosessanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore, un decreto legislativo per l'istituzione di una scuola
nazionale a livello post-universitario con sede in Torino per
la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli
ufficiali del Corpo di polizia forestale, che assume la
denominazione di "Istituto superiore ecologicoforestale".
| |