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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1991
DDL0495-0018
Progetto di legge Camera n. 495 - testo presentato - (DDL11-495)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C495. TESTIPDL
...C495.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC495 ZZ11 ZZPD ZZPR
               (Nomina ad ufficiale forestale).
      1.  La nomina ad ufficiale del Corpo di polizia forestale
  ha luogo con la qualifica di vice intendente forestale.
    2.  Per conseguire la nomina è necessario aver frequentato
  con esito favorevole i corsi previsti.
    3.  Gli ufficiali sono tratti dagli allievi dell'istituto
  superiore ecologico-forestale che abbiano superato l'apposito
  corso di formazione.
    4.  L'ammissione al corso dell'istituto superiore
  ecologico-forestale ha luogo mediante pubblico concorso al
  quale possono partecipare:
        a)  cittadini italiani muniti della laurea in
  scienze ambientali, o in scienze forestali od in
  giurisprudenza, con esclusione di lauree equipollenti, secondo
  la ripartizione percentuale prevista dal regolamento, che non
  abbiano superato i 32 anni di età;
        b)  gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti
  e le guardie del Corpo di polizia forestale, senza limiti di
  età, muniti di uno dei titoli di studio di cui alla lettera
  a),  con almeno tre anni di anzianità di effettivo
  servizio, ai quali, in ciascun bando, è riservato il 30 per
  cento dei posti messi a concorso.
    5.  Gli aspiranti al concorso di ammissione al corso
  dell'istituto superiore ecologico-forestale, che già non
  facciano parte del Corpo di polizia forestale, debbono
  possedere oltre ai requisiti sopra indicati, anche i
  seguenti:
        a)  godere dei diritti civili e politici;
 
                              Pag. 21
 
        b)  possedere le qualità morali e di condotta
  stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
  ordinaria;
        c)  essere riconosciuti in possesso della idoneità
  fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo
  di polizia forestale, come ufficiale.  Il presente requisito
  deve essere posseduto anche dagli aspiranti provenienti dal
  Corpo.
    6.  I vincitori del concorso pubblico sono nominati
  aspiranti ufficiali forestali.
    7.  Ottenuta la nomina gli aspiranti ufficiali forestali
  sono ammessi a frequentare un corso di formazione
  teorico-pratico della durata di nove mesi presso l'istituto
  superiore ecologico-forestale.
    8.  Gli aspiranti ufficiali forestali, che hanno superato
  gli esami finali del corso, sono nominati vice intendenti
  forestali secondo la graduatoria finale.
    9.  Gli aspiranti ufficiali forestali, durante i nove mesi
  del corso, non possono essere impiegati in servizio.
    10.  Il corso di formazione si svolge secondo i programmi, a
  prevalente indirizzo giuridico ed ambientale, stabiliti con
  decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
  concerto con il Ministro dell'ambiente.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-495 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0495 TOTPAG=0046 TOTDOC=0041 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=007 PAGFIN=0021 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=049500 00 FASCIDC=11DDL0495 SORTNAV=0049500 000 00000 ZZDDLC495 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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