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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1992
DDL0495-0019
Progetto di legge Camera n. 495 - testo presentato - (DDL11-495)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C495. TESTIPDL
...C495.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC495 ZZ11 ZZPD ZZPR
           (Nomina ad allievo ispettore forestale).
      1.  Gli ispettori del Corpo di polizia forestale sono
  tratti dagli allievi dell'istituto per ispettori e
  sovrintendenti del Corpo medesimo che abbiano superato un
  corso di formazione della durata di diciotto mesi.
    2.  L'ammissione al corso dell'istituto per ispettori e
  sovrintendenti ha luogo mediante pubblico concorso al quale
  possono partecipare:
        a)  i cittadini italiani in possesso di titolo di
  studio di scuola media superiore o equivalente che non abbiano
  superato i 30 anni di età;
 
                              Pag. 22
 
        b)  i sovrintendenti, gli assistenti e le guardie,
  senza limiti di età, muniti del titolo di studio di cui alla
  lettera  a),  con almeno tre anni di effettivo servizio e
  che abbiano conseguito nell'ultimo triennio una valutazione
  non inferiore all'ottimo, ai quali in ciascun bando è
  riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso.
    3.  Gli aspiranti al concorso di ammissione all'istituto per
  ispettori e sovrintendenti, che già non facciano parte del
  Corpo di polizia forestale, debbono possedere, oltre ai
  requisiti sopra indicati, anche i seguenti:
        a)  godere dei diritti civili e politici;
        b)  possedere le qualità morali e di condotta
  stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
  ordinaria;
        c)  essere riconosciuti in possesso della idoneità
  fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo
  di polizia forestale, come ispettore.  Il presente requisito
  deve essere posseduto anche dagli aspiranti provenienti dal
  Corpo.
    4.  I vincitori del concorso sono nominati allievi ispettori
  forestali.
    5.  Gli allievi ispettori forestali, che abbiano superato
  gli esami finali del corso, sono nominati vice ispettori
  forestali secondo la graduatoria finale.
    6.  Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di
  corso non possono essere impiegati in servizio; nel periodo
  successivo possono esserlo esclusivamente a fine di
  addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo
  complessivamente non superiore a due mesi.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-495 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0495 TOTPAG=0046 TOTDOC=0041 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0021 RIGINIZ=025 PAGFIN=0022 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=049500 00 FASCIDC=11DDL0495 SORTNAV=0049500 000 00000 ZZDDLC495 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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