| (Nomina ad allievo ispettore forestale).
1. Gli ispettori del Corpo di polizia forestale sono
tratti dagli allievi dell'istituto per ispettori e
sovrintendenti del Corpo medesimo che abbiano superato un
corso di formazione della durata di diciotto mesi.
2. L'ammissione al corso dell'istituto per ispettori e
sovrintendenti ha luogo mediante pubblico concorso al quale
possono partecipare:
a) i cittadini italiani in possesso di titolo di
studio di scuola media superiore o equivalente che non abbiano
superato i 30 anni di età;
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b) i sovrintendenti, gli assistenti e le guardie,
senza limiti di età, muniti del titolo di studio di cui alla
lettera a), con almeno tre anni di effettivo servizio e
che abbiano conseguito nell'ultimo triennio una valutazione
non inferiore all'ottimo, ai quali in ciascun bando è
riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso.
3. Gli aspiranti al concorso di ammissione all'istituto per
ispettori e sovrintendenti, che già non facciano parte del
Corpo di polizia forestale, debbono possedere, oltre ai
requisiti sopra indicati, anche i seguenti:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) possedere le qualità morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria;
c) essere riconosciuti in possesso della idoneità
fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo
di polizia forestale, come ispettore. Il presente requisito
deve essere posseduto anche dagli aspiranti provenienti dal
Corpo.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi ispettori
forestali.
5. Gli allievi ispettori forestali, che abbiano superato
gli esami finali del corso, sono nominati vice ispettori
forestali secondo la graduatoria finale.
6. Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di
corso non possono essere impiegati in servizio; nel periodo
successivo possono esserlo esclusivamente a fine di
addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo
complessivamente non superiore a due mesi.
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