| (Nomina ad allievo guardia).
1. Le guardie forestali del Corpo di polizia forestale
sono tratte dagli allievi della scuola allievi guardie
forestali che abbiano superato un corso di formazione della
durata di dodici mesi diviso in due semestri.
2. L'ammissione alla scuola allievi guardie forestali ha
luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare i
cittadini italiani in possesso del titolo di studio di scuola
media inferiore, che abbiano superato il diciottesimo anno di
età e non superato il trentesimo, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) possedere le qualità morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria;
c) essere riconosciuti in possesso della idoneità
fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo
di polizia forestale, come guardia.
3. Gli allievi guardie forestali dichiarati idonei al
termine del corso conseguono la nomina a guardia forestale
nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso.
4. Le guardie forestali di prima nomina da destinare alla
vigilanza delle aree naturali protette saranno ammesse alla
frequenza di un ulteriore corso di specializzazione della
durata di tre mesi.
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