| (Trattamento economico degli allievi).
1. Il trattamento economico degli aspiranti ed allievi
dei corsi di cui agli articoli
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precedenti è determinato, in misura proporzionale alle
retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i
rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Agli aspiranti ed allievi provenienti dagli altri ruoli
del Corpo è assegnato il trattamento economico più
favorevole.
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