| (Limiti di età. Requisiti psico-fisio-attitudinali.
Modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi).
1. Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione e
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia
forestale non si applicano:
a) le disposizioni di legge relative all'aumento
dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi per pubblici
impieghi;
b) le norme previste dagli articoli 26 quater
e 26- quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33.
2. Il regolamento di cui all'articolo 27 individua i
requisiti psichici, fisici ed attitudinali che devono
possedere gli aspiranti al corso dell'istituto superiore
ecologico-forestale e gli allievi degli istituti e delle
scuole del Corpo. Il regolamento prevede altresì le prove di
accesso; la formazione e composizione delle commissioni e le
prove di esame; le modalità di permanenza, dimissioni ed
allontanamento dai corsi in analogia a quanto previsto per gli
istituti e scuole similari della polizia di Stato. Fino a
quando tale regolamento non sarà emanato, continueranno ad
applicarsi le norme contenute nel regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n.
132, e nel regolamento approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 4 marzo 1991, n. 138.
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