| (Equiparazioni e trattamento economico).
1. L'equiparazione ad ogni effetto di legge tra le
qualifiche del Corpo di polizia forestale e le qualifiche del
personale della polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia avviene secondo quanto stabilito dalla tabella B
allegata alla presente legge.
2. Al personale del Corpo di polizia forestale compete il
trattamento economico previsto per gli appartenenti alla
polizia di Stato delle corrispondenti qualifiche di cui alla
medesima tabella B allegata alla presente legge.
3. Nelle more della emanazione dei decreti legislativi di
cui alla legge 6 marzo 1992, n. 216, la delegazione prevista
dall'articolo 95 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, è
integrata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o dal
Sottosegretario di Stato da lui delegato, dal capo del Corpo e
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormante
rappresentative del personale.
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