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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1998
DDL0495-0025
Progetto di legge Camera n. 495 - testo presentato - (DDL11-495)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C495. TESTIPDL
...C495.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 23.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC495 ZZ11 ZZPD ZZPR
       (Orario di servizio.  Reperibilità e residenza).
      1.  La durata dell'orario di servizio ordinario per il
  personale del Corpo di polizia forestale è stabilito dalla
  legge ed il numero complessivo delle ore settimanali è
  ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di
  servizio.
    2.  Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo
  richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza
  all'orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario
  nelle misure orarie stabilite per il personale della polizia
  di Stato.
    3.  Il personale del Corpo di polizia forestale ha diritto
  ad un giorno di riposo settimanale.
    4.  Il personale che, per particolari esigenze di servizio,
  non possa usufruire del giorno di riposo settimanale, ha
  diritto di
 
                              Pag. 26
 
  goderne, entro le due settimane successive, secondo i criteri
  stabiliti dall'Amministrazione, e, comunque, deve fruirne
  entro le quattro settimane.  La medesima disciplina si applica
  al personale che, per particolari esigenze di servizio, presta
  servizio in un giorno festivo non domenicale.
    5.  Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, pubblico
  soccorso e calamità, ivi compresi gli incendi boschivi, può
  essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di polizia
  forestale di permanere negli alloggi comuni di servizio od in
  ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità per l'intera
  durata dell'esigenza.
    6.  Il personale del Corpo ha l'obbligo di alloggiare presso
  gli istituti e scuole durante i corsi ed il periodo di
  addestramento, salvo diversa normativa stabilita dal
  regolamento.
    7.  Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare negli
  alloggi comuni di servizio, compatibilmente con la
  disponibilità dei locali.
    8.  Il comandante del reparto ed il dirigente dell'ufficio
  hanno l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, ove
  istituito, del quale usufruiscono a titolo gratuito.
    9.  Il personale del Corpo di polizia forestale deve
  risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui
  è destinato.
    10.  Il dirigente del distretto, o il dirigente di ufficio
  equiparato, per rilevanti ragioni, può autorizzare il
  dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando
  ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni
  altro suo dovere.  L'autorizzazione è revocabile in ogni
  momento.
    11.  Del diniego o della revoca è data comunicazione scritta
  all'interessato con provvedimento motivato.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-495 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0495 TOTPAG=0046 TOTDOC=0041 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=020 PAGFIN=0026 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=049500 00 FASCIDC=11DDL0495 SORTNAV=0049500 000 00000 ZZDDLC495 NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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