| (Orario di servizio. Reperibilità e residenza).
1. La durata dell'orario di servizio ordinario per il
personale del Corpo di polizia forestale è stabilito dalla
legge ed il numero complessivo delle ore settimanali è
ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di
servizio.
2. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo
richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza
all'orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario
nelle misure orarie stabilite per il personale della polizia
di Stato.
3. Il personale del Corpo di polizia forestale ha diritto
ad un giorno di riposo settimanale.
4. Il personale che, per particolari esigenze di servizio,
non possa usufruire del giorno di riposo settimanale, ha
diritto di
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goderne, entro le due settimane successive, secondo i criteri
stabiliti dall'Amministrazione, e, comunque, deve fruirne
entro le quattro settimane. La medesima disciplina si applica
al personale che, per particolari esigenze di servizio, presta
servizio in un giorno festivo non domenicale.
5. Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, pubblico
soccorso e calamità, ivi compresi gli incendi boschivi, può
essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di polizia
forestale di permanere negli alloggi comuni di servizio od in
ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità per l'intera
durata dell'esigenza.
6. Il personale del Corpo ha l'obbligo di alloggiare presso
gli istituti e scuole durante i corsi ed il periodo di
addestramento, salvo diversa normativa stabilita dal
regolamento.
7. Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare negli
alloggi comuni di servizio, compatibilmente con la
disponibilità dei locali.
8. Il comandante del reparto ed il dirigente dell'ufficio
hanno l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, ove
istituito, del quale usufruiscono a titolo gratuito.
9. Il personale del Corpo di polizia forestale deve
risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui
è destinato.
10. Il dirigente del distretto, o il dirigente di ufficio
equiparato, per rilevanti ragioni, può autorizzare il
dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando
ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni
altro suo dovere. L'autorizzazione è revocabile in ogni
momento.
11. Del diniego o della revoca è data comunicazione scritta
all'interessato con provvedimento motivato.
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