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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1999
DDL0495-0026
Progetto di legge Camera n. 495 - testo presentato - (DDL11-495)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C495. TESTIPDL
...C495.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 24.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC495 ZZ11 ZZPD ZZPR
              (Norme di comportamento politico,
             rappresentanze e diritti sindacali).
      1.  Gli appartenenti al Corpo di polizia forestale hanno
  l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.
 
                              Pag. 27
 
    2.  Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al
  Corpo di polizia forestale non possono assumere comportamenti
  che ne compromettano l'assoluta imparzialità.
    3.  Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli
  appartenenti al Corpo di polizia forestale sono tenuti ad
  evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di
  carattere riservato.
    4.  Gli appartenenti al Corpo di polizia forestale non
  possono svolgere attività politica all'interno delle strutture
  del Corpo.
    5.  Il personale del Corpo può tenere riunioni sindacali,
  fuori dall'orario di servizio:
        a)  nei locali dell'Amministrazione, che ne
  stabilisce le modalità d'uso, anche in uniforme;
        b)  in locali aperti al pubblico.
    6.  Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio
  nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali è
  corrisposta la normale retribuzione.
    7.  Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato per
  iscritto preavviso di almeno cinque giorni al dirigente del
  distretto, od ufficio equiparato.
    8.  Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle
  due ore e la partecipazione del personale deve essere
  concordata con il dirigente del distretto, od ufficio
  equiparato, in maniera da assicurare i servizi di cui
  all'articolo 23, comma 5.
    9.  La partecipazione del personale alle riunioni è in ogni
  caso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili
  e non previste esigenze di servizio.
    10.  Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente
  dalle organizzazioni sindacali.
    11.  Previo avviso scritto, alle riunioni possono
  partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni
  sindacali.
    12.  Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative
  sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati
  civili dello Stato.
    13.  Il personale del Corpo di polizia forestale non può
  esercitare il diritto di
 
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  sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate
  durante il servizio, possano pregiudicare il servizio
  stesso.
    14.  I rapporti di impiego del personale appartenente al
  Corpo di polizia forestale sono disciplinati dall'articolo 2,
  commi 1, 2, 3 e 4 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
    15.  Il trattamento economico del personale appartenente
  alle funzioni dirigenziali e categorie equiparate è regolato
  dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-495 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0495 TOTPAG=0046 TOTDOC=0041 NDOC=0026 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0026 RIGINIZ=034 PAGFIN=0028 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=049500 00 FASCIDC=11DDL0495 SORTNAV=0049500 000 00000 ZZDDLC495 NDOC0026 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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