| (Norme di comportamento politico,
rappresentanze e diritti sindacali).
1. Gli appartenenti al Corpo di polizia forestale hanno
l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.
Pag. 27
2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al
Corpo di polizia forestale non possono assumere comportamenti
che ne compromettano l'assoluta imparzialità.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli
appartenenti al Corpo di polizia forestale sono tenuti ad
evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di
carattere riservato.
4. Gli appartenenti al Corpo di polizia forestale non
possono svolgere attività politica all'interno delle strutture
del Corpo.
5. Il personale del Corpo può tenere riunioni sindacali,
fuori dall'orario di servizio:
a) nei locali dell'Amministrazione, che ne
stabilisce le modalità d'uso, anche in uniforme;
b) in locali aperti al pubblico.
6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio
nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali è
corrisposta la normale retribuzione.
7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato per
iscritto preavviso di almeno cinque giorni al dirigente del
distretto, od ufficio equiparato.
8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle
due ore e la partecipazione del personale deve essere
concordata con il dirigente del distretto, od ufficio
equiparato, in maniera da assicurare i servizi di cui
all'articolo 23, comma 5.
9. La partecipazione del personale alle riunioni è in ogni
caso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili
e non previste esigenze di servizio.
10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente
dalle organizzazioni sindacali.
11. Previo avviso scritto, alle riunioni possono
partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni
sindacali.
12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative
sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati
civili dello Stato.
13. Il personale del Corpo di polizia forestale non può
esercitare il diritto di
Pag. 28
sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate
durante il servizio, possano pregiudicare il servizio
stesso.
14. I rapporti di impiego del personale appartenente al
Corpo di polizia forestale sono disciplinati dall'articolo 2,
commi 1, 2, 3 e 4 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
15. Il trattamento economico del personale appartenente
alle funzioni dirigenziali e categorie equiparate è regolato
dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216.
| |