| (Organici).
1. I ruoli organici del personale del Corpo di polizia
forestale sono stabiliti come previsto nella tabella C
allegata alla presente legge.
2. La ripartizione della forza organica per uffici e
reparti, scuole ed enti vari è quella risultante dalla tabella
A allegata alla presente legge.
3. Le modalità di avanzamento, di permanenza minima nella
qualifica e l'età di collocamento a riposo del personale del
Corpo di polizia forestale sono stabilite in conformità a
quanto previsto per gli appartenenti al personale della
polizia di Stato che espleta funzioni di polizia delle
corrispondenti qualifiche.
4. L'avanzamento alla qualifica superiore può altresì
avvenire per merito straordinario secondo le modalità che
saranno stabilite dal regolamento in analogia a quanto
previsto per il personale della polizia di Stato dagli
articoli 71, 72, 74 e 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
5. Gli organici di cui al comma 1 saranno raggiunti in un
periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge secondo una progressione di adeguamento del 10
per cento annua.
6. Gli attuali ruoli organici del Corpo forestale dello
Stato non previsti dal comma 1 sono soppressi.
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