| (Regolamento organico e di servizio).
1. Entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge è emanato, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative del personale, il regolamento organico e di
servizio del Corpo di polizia forestale.
2. Il regolamento organico e di servizio disciplinerà le
seguenti materie:
a) ordinamento ed attribuzioni del Corpo; accesso,
amministrazione, governo e cessazione dal servizio del
personale; note caratteristiche, fogli matricolari e documenti
caratteristici;
b) ordinamento ed esecuzione del servizio;
attribuzioni e competenze dei compartimenti, dei distretti ed
uffici equiparati e dei relativi titolari;
c) disciplina;
d) scuole ed istituti di istruzione;
e) rapporti con le regioni;
f) disposizioni varie; alloggi di servizio;
trasporti; mense; ricompense, medaglia al merito di servizio,
croce di anzianità di servizio, medaglia di lunga navigazione,
medaglia di lunga navigazione aerea, medaglie commemorative
per la partecipazione
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ad operazioni di soccorso, medaglia di commiato;
benessere.
3. Il regolamento organico e di servizio deve uniformarsi
ai princìpi e criteri direttivi dettati dalla presente legge
ed armonizzarsi, con gli opportuni e necessari adattamenti,
alle previsioni di cui alle seguenti norme:
a) titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
b) decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1983, n. 903;
c) decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1983, n. 904;
d) decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782;
e) decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1981, n. 737;
f) decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 341.
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