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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


2003
DDL0495-0030
Progetto di legge Camera n. 495 - testo presentato - (DDL11-495)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.30 (che inizia a pag.30 dello stampato)
...C495. TESTIPDL
...C495.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 28.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC495 ZZ11 ZZPD ZZPR
            (Transito nei nuovi ruoli del Corpo).
      1.  Nella prima applicazione della presente legge può
  transitare nei nuovi ruoli, di cui all'articolo 25 e alla
  tabella C allegata alla presente legge, del Corpo di polizia
  forestale, secondo le modalità ed i criteri di seguito
  indicati ed indipendentemente dal titolo di studio posseduto,
  il seguente personale in attività di servizio alla data di
  entrata in vigore della presente legge:
        a)  nel ruolo ufficiali: i dirigenti tecnici
  (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato di cui alla
  tabella XI quadro D, del decreto del Presidente della
  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed il personale con
  qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di
  pubblica sicurezza (ufficiali forestali) di cui alla tabella A
  allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
  15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla
  Gazzetta Ufficiale  n. 33 dell'8 febbraio 1991, che
 
                              Pag. 31
 
  determina le dotazioni organiche del Corpo forestale dello
  Stato;
        b)  nel ruolo ispettori: i marescialli maggiori
  scelti, i marescialli maggiori ed i marescialli del Corpo
  forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n.
  301, come modificata ed integrata dalla legge 7 giugno 1990,
  n. 149;
        c)  nel ruolo sovrintendenti: i brigadieri, vice
  brigadieri ed appuntati scelti UPG del Corpo forestale dello
  Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, come
  modificata ed integrata dalla legge 7 giugno 1990, n. 149;
        d)  nel ruolo assistenti e guardie: gli appuntati e
  le guardie del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge
  18 febbraio 1963, n. 301 come modificata ed integrata dalla
  legge 7 giugno 1990, n. 149.
    2.  All'atto del passaggio nei nuovi ruoli del Corpo di
  polizia forestale di cui alla presente legge, il personale che
  vi transiterà andrà a collocarsi, anche in soprannumero,
  seguendo l'ordine di provenienza, secondo quanto stabilito
  dalla tabella D allegata alla presente legge.
    3.  Nel quinquennio successivo alla data di entrata in
  vigore della presente legge i periodi di permanenza minima
  nella qualifica per l'avanzamento alla qualifica superiore
  degli ispettori, sovrintendenti, assistenti e guardie sono
  ridotti della metà.  Il beneficio può essere applicato una sola
  volta nel quinquennio.
    4.  Nella prima applicazione della presente legge gli
  ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e le guardie in
  possesso del diploma di cui alla lettera  a)  del comma 4
  dell'articolo 16 sono inquadrati, a domanda, nella qualifica
  di vice intendente forestale previa frequenza di un corso
  professionale della durata di tre mesi.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-495 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0495 TOTPAG=0046 TOTDOC=0041 NDOC=0030 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0030 RIGINIZ=020 PAGFIN=0031 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=31 SORTRES= SORTDDL=049500 00 FASCIDC=11DDL0495 SORTNAV=0049500 000 00000 ZZDDLC495 NDOC0030 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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