| (Transito nei nuovi ruoli del Corpo).
1. Nella prima applicazione della presente legge può
transitare nei nuovi ruoli, di cui all'articolo 25 e alla
tabella C allegata alla presente legge, del Corpo di polizia
forestale, secondo le modalità ed i criteri di seguito
indicati ed indipendentemente dal titolo di studio posseduto,
il seguente personale in attività di servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) nel ruolo ufficiali: i dirigenti tecnici
(ufficiali) del Corpo forestale dello Stato di cui alla
tabella XI quadro D, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed il personale con
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di
pubblica sicurezza (ufficiali forestali) di cui alla tabella A
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, che
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determina le dotazioni organiche del Corpo forestale dello
Stato;
b) nel ruolo ispettori: i marescialli maggiori
scelti, i marescialli maggiori ed i marescialli del Corpo
forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n.
301, come modificata ed integrata dalla legge 7 giugno 1990,
n. 149;
c) nel ruolo sovrintendenti: i brigadieri, vice
brigadieri ed appuntati scelti UPG del Corpo forestale dello
Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, come
modificata ed integrata dalla legge 7 giugno 1990, n. 149;
d) nel ruolo assistenti e guardie: gli appuntati e
le guardie del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge
18 febbraio 1963, n. 301 come modificata ed integrata dalla
legge 7 giugno 1990, n. 149.
2. All'atto del passaggio nei nuovi ruoli del Corpo di
polizia forestale di cui alla presente legge, il personale che
vi transiterà andrà a collocarsi, anche in soprannumero,
seguendo l'ordine di provenienza, secondo quanto stabilito
dalla tabella D allegata alla presente legge.
3. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge i periodi di permanenza minima
nella qualifica per l'avanzamento alla qualifica superiore
degli ispettori, sovrintendenti, assistenti e guardie sono
ridotti della metà. Il beneficio può essere applicato una sola
volta nel quinquennio.
4. Nella prima applicazione della presente legge gli
ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e le guardie in
possesso del diploma di cui alla lettera a) del comma 4
dell'articolo 16 sono inquadrati, a domanda, nella qualifica
di vice intendente forestale previa frequenza di un corso
professionale della durata di tre mesi.
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