| (Istituzione del Servizio autonomo centrale forestale).
1. E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste il Servizio autonomo centrale forestale
(SACF).
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2. La dotazione organica del Servizio autonomo centrale
forestale è fissata nella tabella E allegata alla presente
legge.
3. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali
nazionali maggiormente rappresentative del personale, è
delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per provvedere alla determinazione
dell'ordinamento del personale del Servizio autonomo centrale
forestale e delle specifiche attribuzioni, per ciascun ruolo,
delle relative qualifiche.
4. Alla individuazione dei profili professionali del
personale del Servizio autonomo centrale forestale che, nella
prima attuazione, sono tutti quelli previsti dalla tabella A
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, che
determina le qualifiche ed i profili del Corpo forestale dello
Stato, depurati da ogni funzione e qualifica di polizia, si
provvede con le modalità previste dalla legge 11 luglio 1980,
n. 312, e successive modificazioni.
5. Per l'espletamento delle funzioni di carattere
tecnico-scientifico, tecnico, professionale, amministrativo,
contabile e patrimoniale, nonché delle funzioni esecutive ed
operaie il Corpo di polizia forestale si avvale, sia a livello
centrale che periferico, del supporto del personale
appartenente ai ruoli del Servizio autonomo centrale
forestale.
6. Per il perseguimento ed il raggiungimento dei propri
fini istituzionali la ex Azienda di Stato per le foreste
demaniali si avvale, sia a livello centrale che periferico,
del personale del Servizio autonomo centrale forestale.
7. Il Servizio autonomo centrale forestale provvede
all'amministrazione e al governo del proprio personale ed ha
un proprio consiglio di amministrazione.
8. Alla direzione del Servizio autonomo centrale forestale
è preposto il capo del Corpo di polizia forestale che assume
la denominazione di "capo del Corpo di polizia
forestale-direttore generale dei servizi forestali".
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9. Gli appartenenti al Servizio sono subordinati
gerarchicamente al capo del Corpo, quale direttore generale
dei servizi forestali, e funzionalmente ai responsabili degli
uffici del Corpo ove operano ai sensi del comma 5.
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