| (Trattamento giuridico ed economico del personale del
Servizio autonomo centrale forestale).
1. I ruoli del personale del Servizio autonomo centrale
forestale sono disciplinati dalle disposizioni vigenti per gli
impiegati civili dello Stato, salvo quanto previsto dalle
disposizioni della presente legge.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
può essere attribuita, per esigenze di servizio, e
limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di
ufficiale o di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti
ai ruoli del Servizio autonomo centrale forestale.
3. Al personale del Servizio autonomo centrale forestale è
attribuito lo stesso trattamento economico spettante al
personale del Corpo di polizia forestale delle corrispondenti
qualifiche. Al medesimo personale spetta altresì il compenso
per il lavoro straordinario secondo le modalità e le misure
previste per le corrispondenti qualifiche del personale del
Corpo di polizia forestale.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, si provvede, ai fini dell'attuazione del
comma 3, a stabilire la corresponsione tra le qualifiche del
personale del Corpo di polizia forestale e le qualifiche del
personale del Servizio autonomo centrale forestale.
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