| (Transito nei ruoli del Servizio autonomo centrale
forestale).
1. Nella prima applicazione della presente legge, gli
appartenenti al Corpo forestale dello Stato sprovvisti delle
qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di
cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33
dell'8 febbraio 1991, che determina le dotazioni organiche del
Corpo, transitano nei ruoli del Servizio autonomo centrale
forestale.
2. Possono altresì transitare nei ruoli di cui al comma 1,
sino all'eventuale copertura dei posti nei ruoli medesimi,
tutti gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato in
possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza, che saranno soppresse all'atto del transito, che ne
facciano richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Al Servizio autonomo centrale forestale non può essere
assegnato successivamente all'entrata in vigore della presente
legge personale appartenente ad altre amministrazioni dello
Stato, salvo i casi di comando e di collocamento fuori
ruolo.
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