| (Transito ad altre amministrazioni statali
e regionali).
1. Il personale del Corpo forestale dello Stato che non
intende transitare nei ruoli del Corpo di cui all'articolo 25
o nei ruoli del Servizio autonomo centrale forestale di cui
all'articolo 29, potrà transitare nei ruoli unici del
personale dello Stato di cui al decreto del presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, oppure ad altre
amministrazioni dello Stato ovvero ad altre direzioni generali
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle
corrispondenti qualifiche secondo l'anzianità posseduta.
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2. Il predetto personale potrà altresì transitare nei ruoli
delle regioni con i benefici previsti dai decreti del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, 30 giugno
1972, n. 748, e 24 luglio 1977, nn. 616, 617 e 618.
3. Le regioni sono tenute ad assumere nei propri ruoli,
anche in soprannumero, il personale del Corpo forestale dello
Stato di cui al comma 2 che ne faccia istanza entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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