| (Cessazione anticipata dal servizio).
1. Al fine di favorire l'adeguamento al ruolo organico
ed alle norme sui limiti di età per il collocamento a riposo
previsti dal nuovo ordinamemto del Corpo di polizia forestale
per gli ufficiali, il personale appartenente al ruolo dei
dirigenti tecnici (ufficiali) ed ai ruoli di cui alla tabella
A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
1991, in possesso delle qualifiche di ufficiale di polizia
giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza (ufficiali
forestali) del Corpo forestale dello Stato in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge che abbia
compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, potrà richiedere
entro novanta giorni l'anticipata cessazione dal servizio.
2. La cessazione anticipata dal servizio comporta la
promozione alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno
precedente alla cessazione dal servizio nonché l'applicazione
dei benefici di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 3
novembre 1963, n. 1543.
3. Nel caso in cui non esista qualifica superiore vengono
attribuiti sei scatti di anzianità con pari decorrenza.
4. Qualora, per effetto della promozione alla qualifica
superiore, non si ottengano benefici economici pari ad almeno
sei scatti di anzianità, si possono
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attribuire all'interessato scatti di anzianità in modo tale
da non superare complessivamente l'importo di sei scatti, ivi
compresi eventuali altri benefici convenzionali derivanti
dall'attribuzione della qualifica superiore.
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