| (Istituzione dell'Ente di assistenza).
1. Gli interventi di protezione sociale di cui al numero
3) del primo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nei confronti del
personale del Corpo di polizia forestale e del Servizio
autonomo centrale forestale sono assicurati attraverso un ente
appositamente istituito che assume la denominazione di "Ente
di assistenza per il personale dell'Amministrazione
forestale".
2. All'ente di cui al comma 1 è conferita la personalità
giuridica di diritto pubblico. Esso ha per scopo di
provvedere:
a) all'assistenza degli orfani del personale del
Corpo di polizia forestale e del Servizio autonomo centrale
forestale;
b) al conferimento di contributi scolastici e alla
concessione di borse di studio ai figli degli appartenenti al
personale anzidetto;
c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al
personale del Corpo di polizia forestale e del Servizio
autonomo centrale forestale, alle loro vedove, ai loro orfani
ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso
di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di
necessità;
d) alle sale convegno, agli spacci, agli
stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai
centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa
a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità
morale e fisica, nonché il benessere dei dipendenti e delle
loro famiglie;
e) alla concessione di premi al personale che si
sia distinto in servizi di eccezionale importanza.
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3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro
del tesoro, è adottato lo statuto dell'ente, che stabilisce
anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi
finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo ed i
relativi controlli.
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