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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


2009
DDL0495-0036
Progetto di legge Camera n. 495 - testo presentato - (DDL11-495)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.36 dello stampato)
...C495. TESTIPDL
...C495.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 34.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC495 ZZ11 ZZPD ZZPR
            (Istituzione dell'Ente di assistenza).
      1.  Gli interventi di protezione sociale di cui al numero
  3) del primo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nei confronti del
  personale del Corpo di polizia forestale e del Servizio
  autonomo centrale forestale sono assicurati attraverso un ente
  appositamente istituito che assume la denominazione di "Ente
  di assistenza per il personale dell'Amministrazione
  forestale".
    2.  All'ente di cui al comma 1 è conferita la personalità
  giuridica di diritto pubblico.  Esso ha per scopo di
  provvedere:
        a)  all'assistenza degli orfani del personale del
  Corpo di polizia forestale e del Servizio autonomo centrale
  forestale;
        b)  al conferimento di contributi scolastici e alla
  concessione di borse di studio ai figli degli appartenenti al
  personale anzidetto;
        c)  alla concessione di sussidi agli appartenenti al
  personale del Corpo di polizia forestale e del Servizio
  autonomo centrale forestale, alle loro vedove, ai loro orfani
  ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso
  di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di
  necessità;
        d)  alle sale convegno, agli spacci, agli
  stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai
  centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa
  a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità
  morale e fisica, nonché il benessere dei dipendenti e delle
  loro famiglie;
        e)  alla concessione di premi al personale che si
  sia distinto in servizi di eccezionale importanza.
 
                              Pag. 37
 
    3.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, con decreto del Ministro
  dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro
  del tesoro, è adottato lo statuto dell'ente, che stabilisce
  anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi
  finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo ed i
  relativi controlli.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-495 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0495 TOTPAG=0046 TOTDOC=0041 NDOC=0036 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0036 RIGINIZ=006 PAGFIN=0037 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=36 PAGEFIN=37 SORTRES= SORTDDL=049500 00 FASCIDC=11DDL0495 SORTNAV=0049500 000 00000 ZZDDLC495 NDOC0036 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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