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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


2010
DDL0495-0037
Progetto di legge Camera n. 495 - testo presentato - (DDL11-495)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.37 (che inizia a pag.37 dello stampato)
...C495. TESTIPDL
...C495.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 35.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC495 ZZ11 ZZPD ZZPR
  (Incorporamento di unità di leva nel Corpo di polizia
            forestale, quali volontari ausiliari).
    1.  Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è
  autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo di polizia
  forestale, nei limiti delle vacanze esistenti nel relativo
  ruolo organico degli assistenti e delle guardie in ogni caso
  in numero non superiore a 500, un contingente di guardie
  ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di
  cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della
  Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che ne facciano nello
  stesso anno domanda ed abbiano ottenuto il nulla osta delle
  competenti autorità militari.  Essi debbono essere in possesso
  dei requisiti prescritti per il concorso nel Corpo di polizia
  forestale, quali guardie.
    2.  L'entità del contingente da reclutare viene stabilita
  annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
  foreste di concerto con il Ministro della difesa.
    3.  Il servizio delle guardie forestali ausiliarie è, a
  tutti gli effetti, servizio militare di leva, la sua durata è
  uguale alla ferma di leva per l'Esercito.
    4.  Le guardie forestali ausiliarie sono assegnate alla
  scuola del Corpo di polizia forestale per un addestramento
  militare e tecnico-professionale della durata di tre mesi.  Nel
  successivo impiego si deve tener conto del loro particolare
  grado di addestramento.
    5.  Il servizio deve essere svolto possibilmente nella
  regione o nelle aree regionali ove risiede la guardia
  forestale ausiliaria.
    6.  Le guardie forestali ausiliarie sono soggette alle norme
  dello stato giuridico e del regolamento dei militari di truppa
 
                              Pag. 38
 
  dell'Esercito nonché alla legge penale militare ed, in quanto
  compatibili, alle norme di servizio previste per gli
  appartenenti al Corpo di polizia forestale.
    7.  Le guardie forestali ausiliarie assumono la qualifica di
  agenti di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica
  sicurezza al compimento del terzo mese di servizio e con la
  medesima decorrenza è loro attribuito il trattamento economico
  previsto dalle norme vigenti per i carabinieri ausiliari.
    8.  Le guardie forestali ausiliarie sono collocate in
  congedo illimitato al termine del periodo di servizio e
  possono essere richiamate in servizio per eccezionali
  esigenze.
    9.  I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro
  dell'agricoltura e delle foreste nei limiti numerici stabiliti
  con decreto dello stesso Ministro di concerto con il Ministro
  del tesoro; con il medesimo decreto è determinata la durata
  massima dei richiami.
    10.  Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può in
  qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le
  guardie forestali ausiliarie dal servizio del Corpo di polizia
  forestale con provvedimento motivato.
    11.  Le guardie forestali ausiliarie esonerate vengono poste
  a disposizione dei distretti militari competenti, per il
  completamento della ferma di leva.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-495 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0495 TOTPAG=0046 TOTDOC=0041 NDOC=0037 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0037 RIGINIZ=009 PAGFIN=0038 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=37 PAGEFIN=38 SORTRES= SORTDDL=049500 00 FASCIDC=11DDL0495 SORTNAV=0049500 000 00000 ZZDDLC495 NDOC0037 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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