| (Incorporamento di unità di leva nel Corpo di polizia
forestale, quali volontari ausiliari).
1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è
autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo di polizia
forestale, nei limiti delle vacanze esistenti nel relativo
ruolo organico degli assistenti e delle guardie in ogni caso
in numero non superiore a 500, un contingente di guardie
ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di
cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che ne facciano nello
stesso anno domanda ed abbiano ottenuto il nulla osta delle
competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso
dei requisiti prescritti per il concorso nel Corpo di polizia
forestale, quali guardie.
2. L'entità del contingente da reclutare viene stabilita
annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste di concerto con il Ministro della difesa.
3. Il servizio delle guardie forestali ausiliarie è, a
tutti gli effetti, servizio militare di leva, la sua durata è
uguale alla ferma di leva per l'Esercito.
4. Le guardie forestali ausiliarie sono assegnate alla
scuola del Corpo di polizia forestale per un addestramento
militare e tecnico-professionale della durata di tre mesi. Nel
successivo impiego si deve tener conto del loro particolare
grado di addestramento.
5. Il servizio deve essere svolto possibilmente nella
regione o nelle aree regionali ove risiede la guardia
forestale ausiliaria.
6. Le guardie forestali ausiliarie sono soggette alle norme
dello stato giuridico e del regolamento dei militari di truppa
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dell'Esercito nonché alla legge penale militare ed, in quanto
compatibili, alle norme di servizio previste per gli
appartenenti al Corpo di polizia forestale.
7. Le guardie forestali ausiliarie assumono la qualifica di
agenti di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica
sicurezza al compimento del terzo mese di servizio e con la
medesima decorrenza è loro attribuito il trattamento economico
previsto dalle norme vigenti per i carabinieri ausiliari.
8. Le guardie forestali ausiliarie sono collocate in
congedo illimitato al termine del periodo di servizio e
possono essere richiamate in servizio per eccezionali
esigenze.
9. I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste nei limiti numerici stabiliti
con decreto dello stesso Ministro di concerto con il Ministro
del tesoro; con il medesimo decreto è determinata la durata
massima dei richiami.
10. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può in
qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le
guardie forestali ausiliarie dal servizio del Corpo di polizia
forestale con provvedimento motivato.
11. Le guardie forestali ausiliarie esonerate vengono poste
a disposizione dei distretti militari competenti, per il
completamento della ferma di leva.
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