| (Soppressione di uffici. Trasferimento di funzioni.
Dotazioni. Mutamento di denominazioni).
1. La direzione generale per l'economia montana e per le
foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è
soppressa.
2. Le funzioni ed i compiti tecnici ed amministrativi
esercitati a livello centrale e periferico dalla soppressa
direzione generale per l'economia montana e per le foreste che
non siano attribuiti al Corpo di polizia forestale dalla
presente legge sono trasferiti al Servizio autonomo centrale
forestale.
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3. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli
equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione
appartenenti alla soppressa direzione generale per l'economia
montana e per le foreste sono attribuiti all'ispettorato
generale del Corpo di polizia forestale.
4. La denominazione "direzione generale per l'economia
montana e per le foreste" prevista nelle vigenti leggi, è
sostituita dalla denominazione "ispettorato generale del Corpo
di polizia forestale".
5. La denominazione "direttore generale per l'economia
montana e per le foreste" prevista nelle vigenti leggi, è
sostituita dalla denominazione "capo del Corpo di polizia
forestale".
6. La scuola allievi sottufficiali ed allievi guardie
forestali con sede in Cittaducale assume la denominazione di
Scuola allievi guardie del Corpo di polizia forestale.
7. La scuola allievi sottufficiali ed allievi guardie
forestali, sede staccata di Sabaudia, assume propria autonomia
e la denominazione di Istituto per ispettori e sovrintendenti
del Corpo di polizia forestale.
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