| (Abrogazione di norme).
1. La lettera g) del primo comma dell'articolo 71
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, è sostituita dalla seguente:
" g) il Corpo di polizia forestale;".
2. Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, è
abrogato.
3. Le funzioni in materia di agricoltura e foreste
trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario con il
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.
11, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, eventualmente esercitate mediante l'impiego del
Corpo forestale dello Stato, vengono esercitate direttamente
attraverso i competenti uffici e servizi regionali.
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4. Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le
norme relative al personale ufficiali, sottufficiali,
appuntati e guardie del Corpo forestale dello Stato sono
abrogati.
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