| (Norma transitoria).
1. Nella prima applicazione della presente legge la
funzione di capo del Corpo di polizia forestale è conferito al
direttore generale per l'economia montana e per le foreste del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
2. Il ruolo dei dirigenti generali del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste di cui alla tabella XI,
quadro A, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, è diminuito di una unità.
3. Il ruolo dei prefetti con livello di funzione C di cui
al quadro A tabella 1 allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni,
è elevato di una unità.
| |