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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


2019
DDL0505-0002
Progetto di legge Camera n. 505 - testo presentato - (DDL11-505)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C505. TESTIPDL
...C505.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC505 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Già nelle precedenti legislature
  diverse proposte di legge erano state presentate con l'intento
  di regolare l'attività di cava e torbiera.  Nel corso della X
  legislatura la discussione è finalmente iniziata ma non è
  giunta ad una soluzione definitiva.
    E', quindi, più che mai necessario adoperarsi per giungere
  finalmente ad una normativa-quadro sull'argomento.
    L'esigenza e l'urgenza di un organico intervento del
  Parlamento è avvertita per tre ragioni fondamentali:
      1) perchè su questa materia - nonostante i contenuti
  dell'articolo 117 della Costituzione - esiste un quadro
  legislativo nazionale arretrato e disarticolato che produce
  "incertezza del diritto" per gli interventi di regioni e
  comuni;
      2) perchè si tratta di sfruttamento di risorse naturali,
  non sostituibili con
  produzioni artificiali, e perciò necessarie allo sviluppo del
  Paese;
      3) perchè si tratta dell'utilizzo della "risorsa
  territorio", di una proprietà collettiva, per cui sono
  necessarie normative, regolamenti ed una distribuzione dei
  poteri adeguata e moderna.
    Il problema delle cave e delle torbiere riveste interesse
  nazionale in quanto molte di queste risorse naturali ed alcune
  produzioni finite sono destinate all'esportazione ed hanno un
  peso positivo nella bilancia dei pagamenti.
    Come si vede, quindi, le attività estrattive rappresentano
  una rilevante risorsa del Paese che non può essere
  trascurata.
    Nella sua storia l'uomo ha finalizzato l'uso delle risorse
  naturali alle esigenze della propria sopravvivenza e del
  proprio sviluppo, tentando nel contempo di salvaguardare le
  leggi della natura e della vita.
 
                               Pag. 2
 
    Con lo sviluppo delle attività produttive nelle loro forme
  industrializzate, anche per lo sfruttamento delle risorse
  naturali, sono cambiate finalità, metodi, strumenti.  La
  quantità ed il profitto sono diventati il dato prioritario.
    L'attività estrattiva di cava ha potuto esplicarsi al di
  fuori di ogni controllo urbanistico ed ambientale; ha
  raggiunto negli ultimi decenni livelli quantitativi
  vertiginosi ed ha provocato danni all'ambiente di proporzioni
  e gravità eccezionali, specie nei territori collinari, negli
  alvei dei fiumi e in pianura.
    C'è quindi la necessità, soddisfatta dalla presente
  proposta di legge quadro, di affermare una concezione moderna
  dello sfruttamento delle risorse naturali e dell'uso della
  "risorsa territorio" e realizzare una situazione di equilibrio
  tra le necessarie attività estrattive e la difesa
  dell'ambiente.
    Questo equilibrio occorre difenderlo con una oculata
  politica del territorio e con leggi chiare che diano ai
  soggetti istituzionali certezza di diritto e strumenti
  adeguati.
    Nell'uso del territorio esistono troppe sottovalutazioni,
  troppo spesso si rischia la rottura di equilibri naturali,
  geologici, idrogeologici.
    La storia e la cronaca di questo settore è piena di fatti
  drammatici, tante sono state le risorse ambientali ed umane
  distrutte per la confusione che è esistita ed esiste nelle
  attività estrattive, per il fatto che queste si realizzano in
  parti delicate del territorio (montagne, colline, fiumi, laghi
  e mare), ma anche per l'inadeguatezza dell'attuale assetto
  legislativo.
    La materia delle cave di pianura e di collina è tuttora
  disciplinata dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (legge
  mineraria) e tra gli altri dal decreto del Presidente della
  Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, che trasferisce la materia
  dallo Stato alle regioni.  In alcune zone del Paese sono ancora
  operanti leggi del 1751 (Editto di Maria Teresa
  Cybo-Malaspina, del 1^ febbraio sulle cave di marmo di Massa
  Carrara) e del 1846 (decreto sulle cave di marmo di Massa
  Carrara di Francesco V del 19 novembre).
    Le carenze normative sono risultate più evidenti in seguito
  al trasferimento dei poteri alle regioni che, sollecitate a
  dirimere contrasti fra le esigenze produttive e quelle di
  tutela, hanno incontrato limiti invalicabili e paralizzanti
  nelle leggi vigenti, tanto che le leggi regionali in materia
  si sono rivelate inadeguate o, come per la Toscana, sono state
  bocciate dal commissario di Governo in carenza di una legge
  quadro nazionale.
    Di qui l'indifferibilità di una normativa nazionale che, in
  adempimento dell'articolo 117 della Costituzione, riordini i
  poteri e le competenze dello Stato, delle regioni, dei comuni,
  e stabilisca i princìpi fondamentali entro i cui limiti di
  carattere generale, le singole regioni possano emanare norme
  legislative atte a contemperare le diverse esigenze.
    Le norme generali che rappresentano il fondamento della
  proposta sono contenute nell'articolo 1, in cui vengono
  dichiarate le caratteristiche di normativa-quadro per una
  materia che l'articolo 117 della Costituzione demanda alla
  competenza regionale.  Nel medesimo articolo, al comma 3, si è
  voluto affermare il principio della separazione del diritto di
  escavazione dal diritto di proprietà del suolo, con ciò
  realizzando l'armonizzazione con i princìpi del nuovo regime
  dei suoli e con l'identificazione della concessione quale
  strumento per l'esercizio dell'attività di escavazione.
    All'articolo 2, è specificata la classificazione dei
  materiali di cava e torbiera ed è parimenti introdotto, al
  comma 3, il divieto di esportazione per taluni materiali,
  entro i limiti disegnati dagli impegni del nostro Paese
  nell'ambito della Comunità economica europea.  Tale divieto,
  limitato ai materiali non ornamentali, è consigliato dai
  fenomeni di degrado derivanti dall'escavazione selvaggia di
  molte zone collinari perpetuata ai fini di esportazione dei
  materiali suddetti.
    Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE,
  definito all'articolo 4) costituisce lo strumento regolatore
  dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e delle
  torbiere.  La sua predisposizione è obbligatoria,
 
                               Pag. 3
 
  come pure obbligatoria, e regolata ai sensi della
  legge n. 142 sulle autonomie locali, è la partecipazione dei
  comuni e delle province al momento della elaborazione del
  piano stesso.  Il PRAE assume il valore di piano territoriale e
  quindi di punto di riferimento obbligatorio per gli strumenti
  urbanistici dei comuni, i quali dovranno adeguarvisi entro dei
  termini stabiliti con leggi regionali.  In esso dovranno anche
  essere specificate le azioni di risistemazione ambientale
  delle cave abbandonate o dismesse, spesso utilizzate come
  discariche, che ciascuna regione dovrà intraprendere sul
  proprio territorio utilizzando il catasto regionale delle cave
  e delle torbiere, istituito all'articolo 3.
    Il piano dovrà essere predisposto entro due anni
  dall'entrata in vigore della legge.  Si tratta di un termine
  molto lungo che dovrebbe consentire a tutte le regioni di
  elaborare un programma coerente con le finalità di questa
  legge, rispettando le procedure da esse stesse stabilite.
  Tuttavia, come stimolo ad agire rapidamente, le norme
  transitorie specificate all'articolo 5 stabiliscono
  l'impossibilità di rilasciare nuove concessioni fino al
  momento dell'adeguamento dei piani regolatori comunali alle
  direttive previste dal piano.
    Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano la ricerca e la
  coltivazione, introducendo il principio del ripristino
  ambientale delle zone interessate e lo strumento della
  concessione onerosa e temporanea quale mezzo di esercizio
  dell'attività di escavazione.  I proventi derivanti dagli oneri
  di concessione sono destinati all'indennizzo del comune sul
  cui territorio è ubicata l'area concessa e ad interventi
  regionali per la risistemazione ambientale di cave dismesse o
  abbandonate, previste dal PRAE e regolati dall'articolo 13.
    Ricerca e coltivazione sono ammesse solo nelle aree
  individuate dal PRAE, da cui sono escluse (come specifica
  l'articolo 6), le zone soggette ai vincoli di previsti dalle
  leggi n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939, con le successive
  integrazioni, i parchi, le riserve naturali, i biotopi e le
  zone umide, nonché i territori compresi nella perimetrazione
  urbana e le aree classificate di espansione.
    Di un regime di quasi-esclusione godono inoltre le aree
  agricole pregiate e le aree boscate, nonché le zone dichiarate
  di pregio ambientale dagli strumenti di pianificazione
  territoriale.  Tali aree possono infatti essere incluse nel
  PRAE solo per motivate ragioni e compatibilmente con le
  esigenze di difesa del suolo e di salvaguardia dell'ambiente.
  La procedura prevista in questi casi appare una sufficiente
  garanzia per la loro tutela.
    Con l'articolo 7, si intende innovare le procedure per le
  escavazioni nei fiumi e nei fondali marini, regolate da una
  normativa risalente al 1904.  Sono, infatti, ormai accertati il
  rapporto di causa-effetto tra escavazione in alveo, aumento
  della velocità di corrivazione e inondazioni ed il conseguente
  danno all'economia agricola, ed anche i gravissimi dissesti
  idrogeologici, i fenomeni di inquinamento delle falde
  freatiche.  Invertire la logica delle facili autorizzazioni
  alla rimozione di inerti, che hanno di fatto consentito i
  gravissimi danni all'assetto idrogeologico del nostro
  territorio, è quanto ci si propone con questo articolo.
    L'articolo 11 detta regole per la presentazione del
  progetto di coltivazione, individuando tra l'altro gli
  elaborati da presentare a cura del richiedente la concessione
  e le caratteristiche del direttore dei lavori.
    Con l'articolo 12 sono, invece, specificate le norme
  riguardanti l'obbligo di risistemazione ambientale delle cave
  o delle torbiere, che prevede la conformità alle destinazioni
  d'uso finali delle zone coltivate, individuate dal PRAE e
  adottate dai comuni.
    Con gli articoli 14 e 15 sono stabiliti i compiti di
  vigilanza amministrativa e le sanzioni da irrogare in caso di
  violazioni della legge.
    Con l'articolo 16 è, infine, ribadito il principio della
  trasparenza degli atti amministrativi connessi con la
  regolazione dell'attività di cava e torbiera.
 
                               Pag. 4
 
    Il capo II introduce alcune norme riguardanti la sicurezza
  del lavoro nelle cave, frutto del lavoro della Commissione
  d'inchiesta appositamente istituita al Senato della
  Repubblica.  La proposta complessiva di modifica della
  normativa esistente, scaturita dal dibattito del Senato nella
  X legislatura, è oggetto di una specifica proposta di legge
  del nostro gruppo; tuttavia si è ritenuto in questa sede di
  proporne gli aspetti di principio.
    In particolare, con l'articolo 17 si intende sancire la
  pari opportunità delle condizioni di lavoro rispetto ai
  lavoratori dell'industria; con l'articolo 18, viene
  disciplinato il piano di sicurezza, che rappresenta lo
  strumento principale per la tutela della sicurezza del lavoro
  nelle cave, e infine, con l'articolo 19, si introduce il
  principio della certificazione delle macchine, nuove o già
  esistenti, impiegate nel processo di produzione.
 
                               Pag. 5
 
                           ALLEGATI
            PRODUZIONE ITALIANA DI MARMI E PIETRE
              (Quantità espresse in tonnellate)
                       Anni                      Totale
                        -                          -
  1921 ........................................   424.500
  1931 ........................................   303.900
  1941 ........................................   194.600
  1951 ........................................   464.900
  1961 ........................................   835.300
  1971 ........................................ 5.788.600
  1981 ........................................ 7.200.000
  1989 ........................................ 7.491.500
      (*) Le cave di pietra ornamentali operanti in Italia sono
  complessivamente 2.120.
 
                               Pag. 6
 
          PRODUZIONE NAZIONALE DI MATERIALI LAPIDEI
              (Quantità espresse in tonnellate)
        Regioni, province, distretti e/o enti minerari
         ed associazioni per competenza interessati.
                      ...  (omissis) ...
 
                               Pag. 7
 
           OCCUPAZIONE ITALIANA NEL SETTORE LAPIDEO
                           (Unità)
                      ...  (omissis) ...
         STRUTTURA OPERATIVA DEL COMPRENSORIO APUANO
                      ...  (omissis) ...
 
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