| Onorevoli Colleghi! -- Già nelle precedenti legislature
diverse proposte di legge erano state presentate con l'intento
di regolare l'attività di cava e torbiera. Nel corso della X
legislatura la discussione è finalmente iniziata ma non è
giunta ad una soluzione definitiva.
E', quindi, più che mai necessario adoperarsi per giungere
finalmente ad una normativa-quadro sull'argomento.
L'esigenza e l'urgenza di un organico intervento del
Parlamento è avvertita per tre ragioni fondamentali:
1) perchè su questa materia - nonostante i contenuti
dell'articolo 117 della Costituzione - esiste un quadro
legislativo nazionale arretrato e disarticolato che produce
"incertezza del diritto" per gli interventi di regioni e
comuni;
2) perchè si tratta di sfruttamento di risorse naturali,
non sostituibili con
produzioni artificiali, e perciò necessarie allo sviluppo del
Paese;
3) perchè si tratta dell'utilizzo della "risorsa
territorio", di una proprietà collettiva, per cui sono
necessarie normative, regolamenti ed una distribuzione dei
poteri adeguata e moderna.
Il problema delle cave e delle torbiere riveste interesse
nazionale in quanto molte di queste risorse naturali ed alcune
produzioni finite sono destinate all'esportazione ed hanno un
peso positivo nella bilancia dei pagamenti.
Come si vede, quindi, le attività estrattive rappresentano
una rilevante risorsa del Paese che non può essere
trascurata.
Nella sua storia l'uomo ha finalizzato l'uso delle risorse
naturali alle esigenze della propria sopravvivenza e del
proprio sviluppo, tentando nel contempo di salvaguardare le
leggi della natura e della vita.
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Con lo sviluppo delle attività produttive nelle loro forme
industrializzate, anche per lo sfruttamento delle risorse
naturali, sono cambiate finalità, metodi, strumenti. La
quantità ed il profitto sono diventati il dato prioritario.
L'attività estrattiva di cava ha potuto esplicarsi al di
fuori di ogni controllo urbanistico ed ambientale; ha
raggiunto negli ultimi decenni livelli quantitativi
vertiginosi ed ha provocato danni all'ambiente di proporzioni
e gravità eccezionali, specie nei territori collinari, negli
alvei dei fiumi e in pianura.
C'è quindi la necessità, soddisfatta dalla presente
proposta di legge quadro, di affermare una concezione moderna
dello sfruttamento delle risorse naturali e dell'uso della
"risorsa territorio" e realizzare una situazione di equilibrio
tra le necessarie attività estrattive e la difesa
dell'ambiente.
Questo equilibrio occorre difenderlo con una oculata
politica del territorio e con leggi chiare che diano ai
soggetti istituzionali certezza di diritto e strumenti
adeguati.
Nell'uso del territorio esistono troppe sottovalutazioni,
troppo spesso si rischia la rottura di equilibri naturali,
geologici, idrogeologici.
La storia e la cronaca di questo settore è piena di fatti
drammatici, tante sono state le risorse ambientali ed umane
distrutte per la confusione che è esistita ed esiste nelle
attività estrattive, per il fatto che queste si realizzano in
parti delicate del territorio (montagne, colline, fiumi, laghi
e mare), ma anche per l'inadeguatezza dell'attuale assetto
legislativo.
La materia delle cave di pianura e di collina è tuttora
disciplinata dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (legge
mineraria) e tra gli altri dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, che trasferisce la materia
dallo Stato alle regioni. In alcune zone del Paese sono ancora
operanti leggi del 1751 (Editto di Maria Teresa
Cybo-Malaspina, del 1^ febbraio sulle cave di marmo di Massa
Carrara) e del 1846 (decreto sulle cave di marmo di Massa
Carrara di Francesco V del 19 novembre).
Le carenze normative sono risultate più evidenti in seguito
al trasferimento dei poteri alle regioni che, sollecitate a
dirimere contrasti fra le esigenze produttive e quelle di
tutela, hanno incontrato limiti invalicabili e paralizzanti
nelle leggi vigenti, tanto che le leggi regionali in materia
si sono rivelate inadeguate o, come per la Toscana, sono state
bocciate dal commissario di Governo in carenza di una legge
quadro nazionale.
Di qui l'indifferibilità di una normativa nazionale che, in
adempimento dell'articolo 117 della Costituzione, riordini i
poteri e le competenze dello Stato, delle regioni, dei comuni,
e stabilisca i princìpi fondamentali entro i cui limiti di
carattere generale, le singole regioni possano emanare norme
legislative atte a contemperare le diverse esigenze.
Le norme generali che rappresentano il fondamento della
proposta sono contenute nell'articolo 1, in cui vengono
dichiarate le caratteristiche di normativa-quadro per una
materia che l'articolo 117 della Costituzione demanda alla
competenza regionale. Nel medesimo articolo, al comma 3, si è
voluto affermare il principio della separazione del diritto di
escavazione dal diritto di proprietà del suolo, con ciò
realizzando l'armonizzazione con i princìpi del nuovo regime
dei suoli e con l'identificazione della concessione quale
strumento per l'esercizio dell'attività di escavazione.
All'articolo 2, è specificata la classificazione dei
materiali di cava e torbiera ed è parimenti introdotto, al
comma 3, il divieto di esportazione per taluni materiali,
entro i limiti disegnati dagli impegni del nostro Paese
nell'ambito della Comunità economica europea. Tale divieto,
limitato ai materiali non ornamentali, è consigliato dai
fenomeni di degrado derivanti dall'escavazione selvaggia di
molte zone collinari perpetuata ai fini di esportazione dei
materiali suddetti.
Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE,
definito all'articolo 4) costituisce lo strumento regolatore
dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e delle
torbiere. La sua predisposizione è obbligatoria,
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come pure obbligatoria, e regolata ai sensi della
legge n. 142 sulle autonomie locali, è la partecipazione dei
comuni e delle province al momento della elaborazione del
piano stesso. Il PRAE assume il valore di piano territoriale e
quindi di punto di riferimento obbligatorio per gli strumenti
urbanistici dei comuni, i quali dovranno adeguarvisi entro dei
termini stabiliti con leggi regionali. In esso dovranno anche
essere specificate le azioni di risistemazione ambientale
delle cave abbandonate o dismesse, spesso utilizzate come
discariche, che ciascuna regione dovrà intraprendere sul
proprio territorio utilizzando il catasto regionale delle cave
e delle torbiere, istituito all'articolo 3.
Il piano dovrà essere predisposto entro due anni
dall'entrata in vigore della legge. Si tratta di un termine
molto lungo che dovrebbe consentire a tutte le regioni di
elaborare un programma coerente con le finalità di questa
legge, rispettando le procedure da esse stesse stabilite.
Tuttavia, come stimolo ad agire rapidamente, le norme
transitorie specificate all'articolo 5 stabiliscono
l'impossibilità di rilasciare nuove concessioni fino al
momento dell'adeguamento dei piani regolatori comunali alle
direttive previste dal piano.
Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano la ricerca e la
coltivazione, introducendo il principio del ripristino
ambientale delle zone interessate e lo strumento della
concessione onerosa e temporanea quale mezzo di esercizio
dell'attività di escavazione. I proventi derivanti dagli oneri
di concessione sono destinati all'indennizzo del comune sul
cui territorio è ubicata l'area concessa e ad interventi
regionali per la risistemazione ambientale di cave dismesse o
abbandonate, previste dal PRAE e regolati dall'articolo 13.
Ricerca e coltivazione sono ammesse solo nelle aree
individuate dal PRAE, da cui sono escluse (come specifica
l'articolo 6), le zone soggette ai vincoli di previsti dalle
leggi n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939, con le successive
integrazioni, i parchi, le riserve naturali, i biotopi e le
zone umide, nonché i territori compresi nella perimetrazione
urbana e le aree classificate di espansione.
Di un regime di quasi-esclusione godono inoltre le aree
agricole pregiate e le aree boscate, nonché le zone dichiarate
di pregio ambientale dagli strumenti di pianificazione
territoriale. Tali aree possono infatti essere incluse nel
PRAE solo per motivate ragioni e compatibilmente con le
esigenze di difesa del suolo e di salvaguardia dell'ambiente.
La procedura prevista in questi casi appare una sufficiente
garanzia per la loro tutela.
Con l'articolo 7, si intende innovare le procedure per le
escavazioni nei fiumi e nei fondali marini, regolate da una
normativa risalente al 1904. Sono, infatti, ormai accertati il
rapporto di causa-effetto tra escavazione in alveo, aumento
della velocità di corrivazione e inondazioni ed il conseguente
danno all'economia agricola, ed anche i gravissimi dissesti
idrogeologici, i fenomeni di inquinamento delle falde
freatiche. Invertire la logica delle facili autorizzazioni
alla rimozione di inerti, che hanno di fatto consentito i
gravissimi danni all'assetto idrogeologico del nostro
territorio, è quanto ci si propone con questo articolo.
L'articolo 11 detta regole per la presentazione del
progetto di coltivazione, individuando tra l'altro gli
elaborati da presentare a cura del richiedente la concessione
e le caratteristiche del direttore dei lavori.
Con l'articolo 12 sono, invece, specificate le norme
riguardanti l'obbligo di risistemazione ambientale delle cave
o delle torbiere, che prevede la conformità alle destinazioni
d'uso finali delle zone coltivate, individuate dal PRAE e
adottate dai comuni.
Con gli articoli 14 e 15 sono stabiliti i compiti di
vigilanza amministrativa e le sanzioni da irrogare in caso di
violazioni della legge.
Con l'articolo 16 è, infine, ribadito il principio della
trasparenza degli atti amministrativi connessi con la
regolazione dell'attività di cava e torbiera.
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Il capo II introduce alcune norme riguardanti la sicurezza
del lavoro nelle cave, frutto del lavoro della Commissione
d'inchiesta appositamente istituita al Senato della
Repubblica. La proposta complessiva di modifica della
normativa esistente, scaturita dal dibattito del Senato nella
X legislatura, è oggetto di una specifica proposta di legge
del nostro gruppo; tuttavia si è ritenuto in questa sede di
proporne gli aspetti di principio.
In particolare, con l'articolo 17 si intende sancire la
pari opportunità delle condizioni di lavoro rispetto ai
lavoratori dell'industria; con l'articolo 18, viene
disciplinato il piano di sicurezza, che rappresenta lo
strumento principale per la tutela della sicurezza del lavoro
nelle cave, e infine, con l'articolo 19, si introduce il
principio della certificazione delle macchine, nuove o già
esistenti, impiegate nel processo di produzione.
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ALLEGATI
PRODUZIONE ITALIANA DI MARMI E PIETRE
(Quantità espresse in tonnellate)
Anni Totale
- -
1921 ........................................ 424.500
1931 ........................................ 303.900
1941 ........................................ 194.600
1951 ........................................ 464.900
1961 ........................................ 835.300
1971 ........................................ 5.788.600
1981 ........................................ 7.200.000
1989 ........................................ 7.491.500
(*) Le cave di pietra ornamentali operanti in Italia sono
complessivamente 2.120.
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PRODUZIONE NAZIONALE DI MATERIALI LAPIDEI
(Quantità espresse in tonnellate)
Regioni, province, distretti e/o enti minerari
ed associazioni per competenza interessati.
... (omissis) ...
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OCCUPAZIONE ITALIANA NEL SETTORE LAPIDEO
(Unità)
... (omissis) ...
STRUTTURA OPERATIVA DEL COMPRENSORIO APUANO
... (omissis) ...
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