| (Classificazione dei materiali).
1. I materiali di cava e torbiera di cui all'articolo 2
del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sono classificati
nei seguenti gruppi in base alla loro destinazione di uso:
a) rocce ornamentali destinate alla produzione di
blocchi, lastre ed affini, quali marmi, graniti, alabastri,
ardesie, calcari, travertini;
b) materiali per usi industriali quali marmi,
calcari, dolomie, farine fossili, sabbie silicee, terre
coloranti, argilla, torbe;
c) materiali per costruzione ed opere civili, quali
granulati, pezzami, conci, blocchetti, conglomerati.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad inserire
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in uno dei tre gruppi di cui al comma 1, a seconda della
loro destinazione d'uso, i materiali di cava e torbiera anche
di interesse locale, non espressamente menzionati nella
classificazione di cui al comma 1.
3. E' vietata l'esportazione dei materiali di cui al comma
1, lettera b), in Stati diversi da quelli della Comunità
economica europea.
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