| (Catasto regionale).
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è istituito, in ogni regione o
provincia autonoma, un catasto delle cave e torbiere
esistenti, abbandonate o dismesse; le regioni e le province
autonome ne disciplinano il funzionamento e le modalità di
progressivo aggiornamento.
2. Il catasto ha lo scopo di accertare:
a) la localizzazione di tutte le cave e torbiere
attive, inattive o abbandonate nel territorio;
b) il gruppo di appartenenza dei materiali di cava
ai sensi di quanto previsto all'articolo 2;
c) i titolari di concessioni di coltivazione o di
permessi di ricerca;
d) i proprietari dei suoli o coloro che vantano
diritti su di essi;
e) la destinazione delle superfici interessate
negli strumenti urbanistici comunali;
f) ogni altro dato utile per facilitare
all'Amministrazione pubblica l'elaborazione e l'aggiornamento
del piano regionale delle attività estrattive di cui
all'articolo 4 e ai cittadini la conoscenza del settore e
dello stato del territorio.
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