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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


2023
DDL0505-0006
Progetto di legge Camera n. 505 - testo presentato - (DDL11-505)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C505. TESTIPDL
...C505.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC505 ZZ11 ZZPD ZZPR
         (Piano regionale delle attività estrattive).
      1.  E' fatto obbligo alla regione, entro ventiquattro
  mesi dalla data di entrata in
 
                              Pag. 10
 
  vigore della presente legge, di predisporre un "Piano
  regionale delle attività estrattive" (PRAE).
    2.  Il PRAE individua le aree da destinare ad attività
  estrattiva sulla base delle previsioni di fabbisogno
  essenziale, rigorosamente verificato nella regione, dei
  materiali indicati all'articolo 2, in armonia con la tutela
  dell'ambiente e nella prospettiva del recupero delle aree
  stesse al termine della coltivazione, fatto salvo quanto
  disposto dagli articoli 6 e 7.
    3.  Il PRAE individua inoltre gli interventi finalizzati al
  recupero ambientale delle cave e torbiere abbandonate o
  dismesse, previsti dall'articolo 13, specificandone le
  destinazioni d'uso.
    4.  Il PRAE ha cadenza pluriennale ed è aggiornabile secondo
  termini di durata e di aggiornamento specificati con legge
  regionale.
    5.  La partecipazione dei comuni e delle province nel
  procedimento di elaborazione del PRAE è obbligatoria.  Ai sensi
  del comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
  sono stabilite le modalità di tale partecipazione.
    6.  Con le stesse modalità di cui al comma 5, sono stabilite
  altresì le procedure di partecipazione alla elaborazione del
  PRAE delle associazioni di categoria, delle associazioni
  ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e degli altri
  eventuali enti locali territoriali.
    7.  Il PRAE assume il valore di piano territoriale per il
  settore specifico ed i comuni provvedono ad adeguare ad esso i
  loro strumenti urbanistici entro i termini fissati dalla legge
  regionale, indicando le zone in cui è consentita l'attività
  estrattiva di cava e la destinazione d'uso delle stesse zone
  al termine dell'attività estrattiva.
    8.  Qualora la regione non provveda, nel termine di cui al
  comma 1, a predisporre il PRAE, il piano stesso è redatto dal
  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-505 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0505 TOTPAG=0022 TOTDOC=0021 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=033 PAGFIN=0010 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=050500 00 FASCIDC=11DDL0505 SORTNAV=0050500 000 00000 ZZDDLC505 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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