| (Piano regionale delle attività estrattive).
1. E' fatto obbligo alla regione, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in
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vigore della presente legge, di predisporre un "Piano
regionale delle attività estrattive" (PRAE).
2. Il PRAE individua le aree da destinare ad attività
estrattiva sulla base delle previsioni di fabbisogno
essenziale, rigorosamente verificato nella regione, dei
materiali indicati all'articolo 2, in armonia con la tutela
dell'ambiente e nella prospettiva del recupero delle aree
stesse al termine della coltivazione, fatto salvo quanto
disposto dagli articoli 6 e 7.
3. Il PRAE individua inoltre gli interventi finalizzati al
recupero ambientale delle cave e torbiere abbandonate o
dismesse, previsti dall'articolo 13, specificandone le
destinazioni d'uso.
4. Il PRAE ha cadenza pluriennale ed è aggiornabile secondo
termini di durata e di aggiornamento specificati con legge
regionale.
5. La partecipazione dei comuni e delle province nel
procedimento di elaborazione del PRAE è obbligatoria. Ai sensi
del comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sono stabilite le modalità di tale partecipazione.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 5, sono stabilite
altresì le procedure di partecipazione alla elaborazione del
PRAE delle associazioni di categoria, delle associazioni
ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e degli altri
eventuali enti locali territoriali.
7. Il PRAE assume il valore di piano territoriale per il
settore specifico ed i comuni provvedono ad adeguare ad esso i
loro strumenti urbanistici entro i termini fissati dalla legge
regionale, indicando le zone in cui è consentita l'attività
estrattiva di cava e la destinazione d'uso delle stesse zone
al termine dell'attività estrattiva.
8. Qualora la regione non provveda, nel termine di cui al
comma 1, a predisporre il PRAE, il piano stesso è redatto dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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