| (Aree in cui è escluso l'esercizio dell'attività di
cava).
1. Non possono essere incluse nel PRAE e quindi non possono
essere oggetto di attività di cava o torbiera:
a) le aree soggette ai vincoli di cui alle leggi 1^
giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e succesive
modificazioni;
b) le aree destinate a parco nazionale, parco
regionale, riserva naturale, biotopi e zone umide, incluse in
elenchi predisposti da organi statali o regionali;
c) i territori compresi nella perimetrazione urbana
di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché le aree
classificate di espansione.
2. Sono altresì escluse dal PRAE le aree interessanti
aspetti connessi al regime idrogafico ed all'assetto statico
del territorio. Le relative individuazioni devono essere
effettuate in appositi elenchi dalle autorità regionali o
statali competenti in materia; in sede di prima applicazione,
il predetto adempimento dovrà essere effettuato entro quindici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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3. Sono di principio escluse dal PRAE le aree agricole
pregiate dal punto di vista colturale e le aree boscate,
nonché le zone dichiarate di pregio ambientale dagli strumenti
di pianificazione territoriale. Tali aree possono essere
incluse nel PRAE solo per motivate ragioni ed entro
determinati limiti di compatibilità con le esigenze di difesa
del suolo e di salvaguardia dell'ambiente; in tali casi, il
PRAE è approvato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
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