| (Escavazioni nei fiumi).
1. Le escavazioni di materiali inerti negli alvei dei
fiumi, dei torrenti e dei canali, nonché nelle zone golenali e
nei fondali lacuali, nei fondali marini sottocosta, nelle
fasce costiere lacustri e marine naturali e artificiali,
possono essere autorizzate solo per finalità strettamente
connesse con la buona regimazione delle acque ai sensi del
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, nel rispetto di quanto
disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei
corsi d'acqua e dei siti indicati al comma 1, sentito il
parere del comune, può disporre la sola rimozione degli inerti
necessaria al buon governo dei suddetti beni procedendo
all'eventuale alienazione dei materiali estratti con le
procedure dei pubblici incanti previste per i beni demaniali.
In ogni caso, l'autorità nomina un direttore dei lavori, al
quale è affidata la definizione delle modalità esecutive degli
interventi, avendo riguardo al preminente interesse della
salvaguardia ambientale dei corsi d'acqua interessati, e la
responsabilità del controllo delle quantità estratte ai fini
del calcolo del loro valore.
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