| (Ricerca).
1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera
è consentita solo nelle aree
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individuate dal piano regionale delle attività estrattive di
cui all'articolo 4.
2. La ricerca è consentita per un periodo non superiore a
tre anni ed è subordinata al permesso di ricerca rilasciato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
secondo le modalità dalle stesse stabilite.
3. Il permesso di ricerca può essere rilasciato ai soggetti
specificati all'articolo 9, comma 2.
4. I permessi di ricerca non possono essere ceduti, neppure
in parte, a terzi.
5. I possessori di fondi compresi nel perimetro al quale si
riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di
ricerca. E' fatto obbligo al ricercatore di indennizzare il
proprietario e la regione dispone a tal fine il previo
deposito di una congrua cauzione.
6. Qualora il ricercatore non intraprenda attività di
coltivazione, egli deve, al termine della propria attività di
ricerca, effettuare il ripristino ambientale dell'area.
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