| (Attività di coltivazione).
1. L'attività di coltivazione di cave e torbiere è
consentita solo nelle aree individuate dal piano regionale
delle attività estrattive di cui all'articolo 4, ed è
subordinata al rilascio di una concessione da parte delle
regioni e delle province autonome.
2. Hanno diritto ad esercitare l'attività estrattiva, e
quindi ad essere titolari di permessi di ricerca e di
concessioni, tutti coloro, singoli o associati, che dimostrino
capacità tecnica, organizzativa e finanziaria, oltre alle
esperienze maturate nel settore con attività dipendenti o
autonome, singole o associate in cooperativa, comprovate da un
apposito albo istituito con legge regionale.
3. La durata del provvedimento di concessione per le
attività di cava e torbiera è a tempo determinato, commisurato
al volume e alla quantità di giacimenti, alla
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natura delle produzioni, alle condizioni geologiche ed
ambientali. La durata non può comunque essere superiore a
cinque anni per le sostanze di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 2 e a dieci anni per le sostanze di cui
alle lettere a) e b) del medesimo comma dello
stesso articolo.
4. La concessione è rilasciata previo parere di una
commissione tecnica regionale, della quale fanno parte i
rappresentanti dei comuni e delle comunità montane
interessati. Con legge regionale sono stabilite la
composizione e le modalità di costituzione della
commissione.
5. Qualora la domanda di concessione sia formulata da un
soggetto diverso dal proprietario del fondo o da altro
titolare di diritti reali sullo stesso, alla domanda deve
essere allegato un documento comprovante l'assenso di tali
soggetti.
6. La regione o la provincia autonoma, secondo le modalità
prescritte dalla legge regionale o provinciale, dichiara la
decadenza dalla concessione per la coltivazione della cava o
torbiera qualora il concessionario sia inadempiente alle
prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio.
7. Il provvedimento di concessione sostituisce ogni altro
parere, visto o autorizzazione, altrimenti richiesti per
l'esercizio dell'attività di cava.
8. Con il provvedimento di concessione, la regione o l'ente
concedente determina tutte le prescrizioni dirette alla tutela
delle aree estrattive, nonché le prescrizioni concernenti la
coltivazione, le opere e gli impianti connessi e quelle per il
recupero ambientale al termine della coltivazione, fissando
l'importo della cauzione o fidejussone da parte del
coltivatore.
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