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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


2028
DDL0505-0011
Progetto di legge Camera n. 505 - testo presentato - (DDL11-505)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C505. TESTIPDL
...C505.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC505 ZZ11 ZZPD ZZPR
                 (Attività di coltivazione).
    1.  L'attività di coltivazione di cave e torbiere è
  consentita solo nelle aree individuate dal piano regionale
  delle attività estrattive di cui all'articolo 4, ed è
  subordinata al rilascio di una concessione da parte delle
  regioni e delle province autonome.
    2.  Hanno diritto ad esercitare l'attività estrattiva, e
  quindi ad essere titolari di permessi di ricerca e di
  concessioni, tutti coloro, singoli o associati, che dimostrino
  capacità tecnica, organizzativa e finanziaria, oltre alle
  esperienze maturate nel settore con attività dipendenti o
  autonome, singole o associate in cooperativa, comprovate da un
  apposito albo istituito con legge regionale.
    3.  La durata del provvedimento di concessione per le
  attività di cava e torbiera è a tempo determinato, commisurato
  al volume e alla quantità di giacimenti, alla
 
                              Pag. 14
 
  natura delle produzioni, alle condizioni geologiche ed
  ambientali.  La durata non può comunque essere superiore a
  cinque anni per le sostanze di cui alla lettera  c)  del
  comma 1 dell'articolo 2 e a dieci anni per le sostanze di cui
  alle lettere  a)  e  b)  del medesimo comma dello
  stesso articolo.
    4.  La concessione è rilasciata previo parere di una
  commissione tecnica regionale, della quale fanno parte i
  rappresentanti dei comuni e delle comunità montane
  interessati.  Con legge regionale sono stabilite la
  composizione e le modalità di costituzione della
  commissione.
    5.  Qualora la domanda di concessione sia formulata da un
  soggetto diverso dal proprietario del fondo o da altro
  titolare di diritti reali sullo stesso, alla domanda deve
  essere allegato un documento comprovante l'assenso di tali
  soggetti.
    6.  La regione o la provincia autonoma, secondo le modalità
  prescritte dalla legge regionale o provinciale, dichiara la
  decadenza dalla concessione per la coltivazione della cava o
  torbiera qualora il concessionario sia inadempiente alle
  prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio.
    7.  Il provvedimento di concessione sostituisce ogni altro
  parere, visto o autorizzazione, altrimenti richiesti per
  l'esercizio dell'attività di cava.
    8.  Con il provvedimento di concessione, la regione o l'ente
  concedente determina tutte le prescrizioni dirette alla tutela
  delle aree estrattive, nonché le prescrizioni concernenti la
  coltivazione, le opere e gli impianti connessi e quelle per il
  recupero ambientale al termine della coltivazione, fissando
  l'importo della cauzione o fidejussone da parte del
  coltivatore.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-505 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0505 TOTPAG=0022 TOTDOC=0021 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=020 PAGFIN=0014 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=050500 00 FASCIDC=11DDL0505 SORTNAV=0050500 000 00000 ZZDDLC505 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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