| (Oneri di concessione).
1. La concessione è onerosa e non può essere ceduta a
terzi; il canone è stabilito dalla regione o dalla provincia
autonoma e deve essere commisurato al valore dei
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materiali oggetto della concessione, distinguendo per gruppi
ai sensi della classificazione di cui all'articolo 2.
2. La valutazione deve essere eseguita da un collegio
formato da un rappresentante di ciascuna delle parti e
presieduto dal direttore dell'uficio tecnico erariale
competente per territorio il quale può avvalersi della
consulenza di un geologo o ingegnere specializzato in
discipline minerarie, iscritto nei rispettivi ordini
professionali.
3. In tutti i casi in cui la concessione sia rilasciata a
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sul fondo in
cui si trova il giacimento, la regione o la provincia
autonoma, oltre ad applicare il canone di concessione,
determina il risarcimento per la perdita di valore del suolo
che il concessionario deve corrispondere al titolare del
diritto reale.
4. L'onere di concessione connesso all'attività di
escavazione è corrisposto dal titolare della concessione per
un quarto a favore del fondo regionale di cui all'articolo 13
e per tre quarti a favore del comune sul cui territorio è
ubicata l'area in concessione.
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