| (Progetto di coltivazione).
1. Il richiedente la concessione deve presentare alla
regione:
a) il progetto di coltivazione;
b) il progetto di risistemazione ambientale, ivi
comprese le aree di discarica dei materiali di risulta;
c) la relazione di impatto ambientale.
2. I progetti e la relazione di cui al comma 1 devono, tra
l'altro, contenere i seguenti dati:
a) il programma di escavazione, con annesse
rappresentazioni topografiche;
b) la descrizione della complessiva organizzazione
del lavoro;
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c) le caratteristiche degli impianti e delle
macchine che si intendono utilizzare;
d) la previsione delle possibili modificazioni
circa la stabilità dei terreni e delle masse causate
dall'attività di escavazione, contenuta in una relazione
geologica redatta da un ingegnere minerario o da un
geologo;
e) le misure per garantire la prevenzione dei
rischi di infortuni e malattie professionali;
f) la valutazione degli effetti ambientali indotti
dall'intervento proposto, con particolare riferimento alla
situazione dell'ambiente naturale, alle previsioni di vincoli
amministrativi esistenti sull'area, alle previsioni di
inquinamento dell'aria, dell'acqua e da rumori, nonché agli
scarichi nel suolo e nel sottosuolo;
g) la valutazione della rete viabile e dei
trasporti esistenti, nonché la relativa idoneità con riguardo
alle esigenze della produzione e a quelle degli addetti;
h) il progetto delle opere necessarie al recupero
ambientale della zona durante e al termine della coltivazione,
con specificazione dei tempi di attuazione, dei costi
previsti, della morfologia e della destinazione finale dei
terreni coltivati, in accordo con quanto previsto
dall'articolo 4;
i) il nominativo del direttore dei lavori.
3. I progetti e la relazione di cui al comma 1 devono
inoltre essere articolati per fasi temporali e redatti, per le
rispettive competenze, da professionisti iscritti agli albi
degli geologi, degli ingegneri specializzati in discipline
minerarie e civili, da laureati in scienze agrarie e
forestali, da architetti del paesaggio, nonché da botanici
laureati in scienze naturali e biologiche.
4. La direzione dei lavori di coltivazione delle cave e
delle torbiere è affidata, unitariamente, ad ingegneri
iscritti all'albo professionale, specializzati in discipline
minerarie, ed a geologi, nonché a periti minerari parimenti
iscritti nell'albo professionale.
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5. Per le cave e le torbiere in esercizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'imprenditore
provvede entro un anno ad integrare il progetto con gli
elementi specificati al comma 1 e con l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 3, in armonia con quanto disposto
al comma 2 dell'articolo 5.
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