Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


2030
DDL0505-0013
Progetto di legge Camera n. 505 - testo presentato - (DDL11-505)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C505. TESTIPDL
...C505.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC505 ZZ11 ZZPD ZZPR
                 (Progetto di coltivazione).
    1.  Il richiedente la concessione deve presentare alla
  regione:
        a)  il progetto di coltivazione;
        b)  il progetto di risistemazione ambientale, ivi
  comprese le aree di discarica dei materiali di risulta;
        c)  la relazione di impatto ambientale.
    2.  I progetti e la relazione di cui al comma 1 devono, tra
  l'altro, contenere i seguenti dati:
        a)  il programma di escavazione, con annesse
  rappresentazioni topografiche;
        b)  la descrizione della complessiva organizzazione
  del lavoro;
 
                              Pag. 16
 
        c)  le caratteristiche degli impianti e delle
  macchine che si intendono utilizzare;
        d)  la previsione delle possibili modificazioni
  circa la stabilità dei terreni e delle masse causate
  dall'attività di escavazione, contenuta in una relazione
  geologica redatta da un ingegnere minerario o da un
  geologo;
        e)  le misure per garantire la prevenzione dei
  rischi di infortuni e malattie professionali;
        f)  la valutazione degli effetti ambientali indotti
  dall'intervento proposto, con particolare riferimento alla
  situazione dell'ambiente naturale, alle previsioni di vincoli
  amministrativi esistenti sull'area, alle previsioni di
  inquinamento dell'aria, dell'acqua e da rumori, nonché agli
  scarichi nel suolo e nel sottosuolo;
        g)  la valutazione della rete viabile e dei
  trasporti esistenti, nonché la relativa idoneità con riguardo
  alle esigenze della produzione e a quelle degli addetti;
        h)  il progetto delle opere necessarie al recupero
  ambientale della zona durante e al termine della coltivazione,
  con specificazione dei tempi di attuazione, dei costi
  previsti, della morfologia e della destinazione finale dei
  terreni coltivati, in accordo con quanto previsto
  dall'articolo 4;
        i)  il nominativo del direttore dei lavori.
    3.  I progetti e la relazione di cui al comma 1 devono
  inoltre essere articolati per fasi temporali e redatti, per le
  rispettive competenze, da professionisti iscritti agli albi
  degli geologi, degli ingegneri specializzati in discipline
  minerarie e civili, da laureati in scienze agrarie e
  forestali, da architetti del paesaggio, nonché da botanici
  laureati in scienze naturali e biologiche.
    4.  La direzione dei lavori di coltivazione delle cave e
  delle torbiere è affidata, unitariamente, ad ingegneri
  iscritti all'albo professionale, specializzati in discipline
  minerarie, ed a geologi, nonché a periti minerari parimenti
  iscritti nell'albo professionale.
 
                              Pag. 17
 
    5.  Per le cave e le torbiere in esercizio alla data di
  entrata in vigore della presente legge, l'imprenditore
  provvede entro un anno ad integrare il progetto con gli
  elementi specificati al comma 1 e con l'osservanza delle
  disposizioni di cui al comma 3, in armonia con quanto disposto
  al comma 2 dell'articolo 5.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-505 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0505 TOTPAG=0022 TOTDOC=0021 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=023 PAGFIN=0017 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=050500 00 FASCIDC=11DDL0505 SORTNAV=0050500 000 00000 ZZDDLC505 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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