| (Risistemazione ambientale).
1. Il progetto di risistemazione ambientale della cava o
della torbiera di cui all'articolo 11 deve conformarsi alle
previsioni di destinazione d'uso per la zona contenute nello
strumento urbanistico comunale.
2. Con il provvedimento di concessione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano fissano i criteri e
le modalità secondo i quali è fatto obbligo al titolare della
concessione, durante e al termine della coltivazione, di
provvedere alla risistemazione ambientale procedendo per lotti
e fasi temporali definite.
3. Le opere di risistemazione ambientale, ivi comprese
quelle relative alle aree di discarica dei materiali di
risulta, devono essere collaudate da una commissione nominata
dalla regione, presieduta dall'assessore competente per
materia e formata dalle stesse figure professionali previste
per la redazione del progetto di coltivazione e di
risistemazione dell'assetto ambientale.
4. Con legge regionale sono stabiliti i criteri per il
rilascio di idonea cauzione da parte del soggetto autorizzato
all'esercizio dell'attività estrattiva al fine di garantire
l'attuazione del progetto di risistemazione ambientale e sono
definiti i poteri di intervento sostitutivo delle regioni e
delle province autonome in caso di inadempienza del
concessionario.
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