| (Piani di recupero).
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni e le province autonome
individuano le aree abbandonate o dismesse dall'attività di
cava e torbiera e con leggi regionali o provinciali
definiscono i criteri programmatici, gli strumenti, i tempi,
le modalità e i costi previsti per gli interventi di recupero,
con le relative priorità di attuazione e in conformità alle
destinazioni d'uso del PRAE per le zone in questione.
2. Per l'attuazione del programma, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano costituiscono il "fondo
regionale per gli interventi di ripristino delle cave e
torbiere abbandonate" e impiegano i proventi percepiti ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 10.
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