| (Sanzioni).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono preposte alla vigilanza sull'applicazione delle
disposizioni in materia di cave e torbiere per un più adeguato
sfruttamento delle risorse estrattive, nonché sul rispetto
delle prescrizioni del provvedimento di concessione della
coltivazione.
2. Chiunque svolge attività di coltivazione di una cava o
torbiera senza la prescritta concessione, è punito con la
multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, ovvero, se il valore
del materiale estratto è superiore al massimo della pena, ad
una multa pari al maggior valore del materiale estraibile, e
con la reclusione sino ad un anno.
3. Il giudice dispone la confisca dei materiali lapidei e
litoidi, nonché delle attrezzature, ed ordina la
risistemazione dell'assetto ambientale con possibilità da
parte della regione di eseguire d'ufficio i lavori relativi
con provvedimento di rivalsa
Pag. 19
ai sensi delle leggi regionali o, in difetto, ai sensi
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato
con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. Alla stessa pena di cui ai commi 2 e 3, è soggetto
l'estrattore che non provvede alla sistemazione dei luoghi
escavati secondo il progetto di risistemazione dell'assetto
ambientale approvato dalla regione, con facoltà della regione
medesima di avvalersi del potere sostitutivo di cui al comma
3. Alla stessa pena è soggetto, altresì, chiunque inizi o
prosegua l'attività estrattiva in contrasto con l'atto di
concessione o nella inosservanza dei divieti previsti dalla
presente legge.
5. Qualora sia intrapresa attività di ricerca e di
coltivazione di cava o torbiera senza concessione o in
contrasto con le disposizioni previste dalla presente legge,
l'ente competente al rilascio dei relativi provvedimenti
ordina la sospensione dei lavori e sistema il territorio a
spese del ricercatore o concessionario.
| |