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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


2033
DDL0505-0016
Progetto di legge Camera n. 505 - testo presentato - (DDL11-505)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C505. TESTIPDL
...C505.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC505 ZZ11 ZZPD ZZPR
                         (Sanzioni).
    1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  sono preposte alla vigilanza sull'applicazione delle
  disposizioni in materia di cave e torbiere per un più adeguato
  sfruttamento delle risorse estrattive, nonché sul rispetto
  delle prescrizioni del provvedimento di concessione della
  coltivazione.
    2.  Chiunque svolge attività di coltivazione di una cava o
  torbiera senza la prescritta concessione, è punito con la
  multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, ovvero, se il valore
  del materiale estratto è superiore al massimo della pena, ad
  una multa pari al maggior valore del materiale estraibile, e
  con la reclusione sino ad un anno.
    3.  Il giudice dispone la confisca dei materiali lapidei e
  litoidi, nonché delle attrezzature, ed ordina la
  risistemazione dell'assetto ambientale con possibilità da
  parte della regione di eseguire d'ufficio i lavori relativi
  con provvedimento di rivalsa
 
                              Pag. 19
 
  ai sensi delle leggi regionali o, in difetto, ai sensi
  del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
  riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato
  con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
    4.  Alla stessa pena di cui ai commi 2 e 3, è soggetto
  l'estrattore che non provvede alla sistemazione dei luoghi
  escavati secondo il progetto di risistemazione dell'assetto
  ambientale approvato dalla regione, con facoltà della regione
  medesima di avvalersi del potere sostitutivo di cui al comma
  3.  Alla stessa pena è soggetto, altresì, chiunque inizi o
  prosegua l'attività estrattiva in contrasto con l'atto di
  concessione o nella inosservanza dei divieti previsti dalla
  presente legge.
    5.  Qualora sia intrapresa attività di ricerca e di
  coltivazione di cava o torbiera senza concessione o in
  contrasto con le disposizioni previste dalla presente legge,
  l'ente competente al rilascio dei relativi provvedimenti
  ordina la sospensione dei lavori e sistema il territorio a
  spese del ricercatore o concessionario.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-505 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0505 TOTPAG=0022 TOTDOC=0021 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=017 PAGFIN=0019 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=050500 00 FASCIDC=11DDL0505 SORTNAV=0050500 000 00000 ZZDDLC505 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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