| (Vigilanza del presidente
della giunta regionale).
1. Il presidente della giunta regionale, o un suo delegato,
esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza
sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, come modificato dalla legge 25 giugno 1984, n.
246, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in
materia di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 574, e 19 marzo 1956, n. 302, e alla legge 23
dicembre 1978, n. 833.
2. In materia di vigilanza, il presidente della giunta
regionale, o il suo delegato, può in ogni tempo disporre
prescrizioni a carico del coltivatore della cava o della
torbiera.
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