| (Pubblicità degli atti).
1. A tutti gli atti amministrativi previsti dalla presente
legge, compresi quelli compiuti dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, si
applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7
agosto 1990, n. 241.
CAPO II
| |