| (Piano di sicurezza).
1. E' fatto obbligo all'imprenditore autorizzato
all'esercizio dell'attività di cava di presentare al comune e
al servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro della unità
sanitaria locale territorialmente competenti il piano annuale
di sicurezza.
2. Il piano annuale di sicurezza deve fra l'altro
contenere:
a) le modalità di organizzazione del lavoro in
relazione alle diverse attività che si svolgono in cava, con
la descrizione dei possibili rischi di infortuni e malattie
professionali;
b) l'indicazione delle macchine e degli impianti da
utilizzare;
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c) le modalità con cui si realizza la
movimentazione dei materiali;
d) l'indicazione delle misure di prevenzione per
evitare l'esposizione dei lavoratori a rischi lavorativi;
e) l'indicazione delle iniziative di formazione e
addestramento dei lavoratori anche in riferimento a quanto
stabilito dagli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;
f) l'individuazione di specifiche misure e di
interventi urgenti in caso di incidente;
g) l'indicazione dei mezzi di protezione
individuali in dotazione ai lavoratori;
h) l'indicazione dei presìdi sanitari esistenti o
da attivare;
i) l'individuazione dei delegati alla sicurezza.
3. Al momento dell'apertura di nuovi fronti di lavorazione
o in caso di effettuazione di lavori conseguenti a variazioni
del progetto iniziale, nonché per particolari modificazioni
nell'organizzazione di nuove macchine ed impianti,
l'imprenditore è tenuto ad informare tempestivamente il
servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro della unità
sanitaria locale.
4. Gli imprenditori di cave in esercizio alla data di
entrata in vigore della presente legge provvedono, entro un
anno, a presentare il piano di sicurezza.
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