| (Certificazione di sicurezza).
1. Le macchine e le attrezzature utilizzate nelle attività
di cava devono essere oggetto di certificazione omologativa da
parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL).
2. Le macchine e le attrezzature impiegate, ove non
interessate già a norme omologative, devono possedere la
certificazione
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di rispondenza alla vigente normativa di sicurezza
rilasciata da un professionista qualificato.
3. Ciascuna macchina deve comunque essere corredata da un
manuale d'uso, nel quale siano chiaramente indicate le
corrette operazioni e manovre consentite con la macchina
stessa.
4. Le macchine devono altresì essere corredate da apposito
libretto di manutenzione periodica.
5. Per le macchine e le attrezzature in esercizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, la certificazione
di sicurezza deve essere prodotta entro sei mesi da tale
data.
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