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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


2040
DDL0506-0002
Progetto di legge Camera n. 506 - testo presentato - (DDL11-506)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C506. TESTIPDL
...C506.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC506 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - E' ormai improcrastinabile che il
  Parlamento italiano affronti e risolva le questioni relative
  allo  status  giuridico degli esercenti dei distributori
  dei carburanti e con esse quelle complessive della
  ristrutturazione ed adeguamento della rete.  E le due questioni
  solo apparentemente possono procedere in modo separato.
    E' in corso ormai da tempo, sia per ragioni di mercato che
  sotto l'impulso della delibera del Comitato interministeriale
  per la programmazione economica (CIPE) del 20 marzo 1986, un
  processo di ristrutturazione e ridimensionamento della rete
  distributiva, in ottemperanza a quanto già stabilito dal piano
  energetico
  nazionale del 1988.  Attualmente in Italia ci sono circa
  30.000 stazioni di rifornimento per i carburanti, contro le
  24.500 della Francia e le quasi 20.000 della Gran Bretagna.  La
  polverizzazione della nostra rete comporta, per sua stessa
  natura, un costo di distribuzione altissimo.  Secondo calcoli
  effettuati dall'unione petrolifera, un punto vendita a basso
  erogato (400 mila litri l'anno) ha un costo operativo
  complessivo che, per le compagnie, si aggira attorno alle 120
  lire al litro.  Se, invece, l'erogato si trova nella fascia
  medio alta (2,5 milioni di litri l'anno) i costi scendono a 90
  lire.  L'erogato medio dei distributori italiani si aggira
  intorno al milione di litri l'anno ed è più basso
 
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  della media europea.  In Francia il valore è di circa un
  milione e 300 mila litri l'anno e in Gran Bretagna di circa un
  milione e mezzo di litri l'anno.
    Le compagnie petrolifere, ma anche le organizzazioni
  sindacali dei gestori su questo concordano, di fronte a questi
  numeri propongono una consistente riduzione dei punti vendita
  (circa 7 mila impianti nei prossimi 2-3 anni).
    Ma, anche se molto importante, l'obiettivo della riduzione
  dei punti vendita è soltanto un aspetto del processo di
  ristrutturazione.  Il fattore decisivo intorno al quale
  qualificare e riorganizzare la rete è proprio lo  status
  giuridico del gestore e di conseguenza "la qualità"
  dell'impianto che è chiamato a condurre.
    Se in nome dell'Europa si chiede la diminuzione degli
  impianti, in nome dell'Europa si deve accettare che tali
  impianti possano diventare dei veri esercizi commerciali e che
  il gestore assuma un ruolo professionale ed
  imprenditoriale.
    Si pensi che negli altri Paesi della Comunità il 60 per
  cento del fatturato annuo dei gestori e rappresentato proprio
  dai prodotti cosiddetti  non oil.
    Pertanto l'intervento normativo deve necessariamente avere
  l'obiettivo di dare un riconoscimento di professionalità ed
  imprenditorialità alla figura del gestore.  E questo è
  possibile solo superando l'attuale rapporto di comodato che
  lega i gestori alle compagnie petrolifere.  Ma non solo.  E'
  altrettanto necessario elevare la qualità e la quantità dei
  servizi e delle opportunità offerte ai consumatori: orari,
  prestazioni, prodotti venduti, eccetera
    Inoltre non si possono non affrontare le questioni della
  tutela della salute, innanzitutto dei gestori, ma anche dei
  cittadini che si recano alle pompe di benzina.  La letteratura
  scientifica e le, purtroppo, poche indagini mirate, hanno
  mostrato e dimostrato la nocività di alcuni componenti dei
  carburanti (in modo particolare il benzene e gli aromatici)
  per la salute degli esposti.  Da un lato è necessario
  intervenire sulla qualità merceologica dei carburanti (e il
  gruppo del PDS lo ha fatto con una specifica proposta di
  legge) ma dall'altro è anche necessario adottare comunque
  misure tecnologiche in grado di ridurre al minimo i processi
  di evaporazione e il "contatto" tra operatore e sostanze
  tossiche (ed è quanto prevediamo con la presente proposta).
    L'articolo 1 illustra le finalità della proposta che
  consistono nella razionalizzazione delle rete di
  distribuzione, nel miglioramento della qualità e quantità dei
  servizi agli utenti, nell'introduzione di strumenti di
  programmazione per la gestione degli impianti ed infine nella
  salvaguardia dell'ambiente e della salute degli addetti e dei
  cittadini.
    Con l'articolo 2, si stabilisce che attraverso un decreto
  del Presidente del Consiglio dei ministri, devono essere
  fissati  standard  e caratteristiche tecniche degli
  impianti di distribuzione riguardanti tra l'altro l'igiene e
  la qualità sanitaria, la sicurezza, il rispetto ambientale e
  così via.  Lo stesso articolo demanda alle regioni e alle
  province autonome il compito di effettuare i controlli
  relativi al rispetto degli  standard.  Gli impianti che
  risultassero avere  standard  migliori di quelli minimi
  previsti dalla normativa, potranno essere contraddistinti da
  un apposito marchio di qualità, da far conoscere agli
  utenti.
    Il CIPE (articolo 3), con una propria delibera, emana un
  atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
  autonome per la razionalizzazione della rete disributiva e per
  l'adozione di specifici piani regionali.  Tali piani di
  razionalizzazione degli impianti di distribuzione del
  carburante (PRID) vengono predisposti dalle regioni e dalle
  province autonome attraverso un'istruttoria pubblica e una
  consultazione degli enti locali.  Questo articolo assume
  maggior rilievo alla luce della recente sentenza della Corte
  costituzionale (n. 301 del 15 giugno 1992) emanata dopo aver
  esaminato una controversia giuridica tra la regione
  Emilia-Romagna e il TAR del Lazio relativa agli impianti
  cosiddetti "marginali".  Con questa sentenza la Corte
  costituzionale ha riconosciuto il diritto alle regioni di non
  rinnovare la concessione diciottennale a tutti quegli impianti
  che oltre alla già prevista
 
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  "idoneità tecnica delle attrezzature", non possiedano una
  "tipologia ottimale delle strutture", e una "adeguata
  produttività del sistema mediante il raggiungimento di livelli
  di erogato medio europeo".
    Qualora una regione fosse prolungatamente inadempiente è
  previsto che il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato possa esercitare il potere sostitutivo per
  l'adozione del PRID (articolo 4).
    L'autorizzazione all'installazione degli impianti, in
  armonia con quanto stabilito dal PRID, è di competenza
  regionale mentre l'autorizzazione all'esercizio spetta al
  comune ove è ubicato l'impianto.  La stessa procedura, sempre
  per quegli impianti individuati dal PRID, si applica per
  l'autorizzazione all'esercizio di attività commerciali diverse
  dalla vendita di carburanti.  Tali autorizzazioni devono essere
  armonizzate con quanto stabilito dai piani commerciali
  (articolo 5).
    Attraverso un apposito accordo, promosso dalla regione o
  dalla provincia autonoma, tra le organizzazioni di categoria e
  quelle degli utenti viene definito un piano degli orari e
  delle turnazioni (articolo 6).  Tale piano contiene anche i
  riferimenti a annuale.
    Con l'articolo 7 si istituisce presso il Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato un "Fondo di
  solidarietà" destinato all'indennizzo dei gestori degli
  impianti dismessi a causa della ristrutturazione della
  rete.
    L'articolo 8 prevede che gli impianti di distribuzione dei
  carburanti vengano ceduti in proprietà oppure in affitto agli
  esercenti da parte delle compagnie petrolifere.  In entrambi i
  casi i parametri economici vengono stabiliti con decreto del
  Ministro dell'industria, del commercio e del l'artigianato.
    L'esame di tutte le controversie che dovessero sorgere tra
  concessionari e gestori è demandata ad un lodo arbitrale
  (articolo 9).
    Per la tutela della salute (articolo 10) sul piano
  preventivo vengono previste, in accordo con le organizzazioni
  di categoria interessate, delle visite periodiche per gli
  addetti agli impianti; mentre dal punto di vista tecnologico,
  al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
  demandata l'adozione di un decreto con il quale determinare le
  caratteristiche tecniche degli impianti affinché lo scarico
  del combustibile non comporti rischi per la salute e per
  l'ambiente.
    Per la professionalizzazione degli esercenti (articolo 11)
  è prevista una apposita campagna informativa nonché, per i
  nuovi impianti, la frequenza e il superamento di appositi
  corsi professionali.
    Infine, con l'articolo 12 si dettano delle norme
  transitorie volte soprattutto a tutelare gli attuali gestori
  rispetto alle nuove norme previste dalla presente proposta.
 
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