| Onorevoli Colleghi! - E' ormai improcrastinabile che il
Parlamento italiano affronti e risolva le questioni relative
allo status giuridico degli esercenti dei distributori
dei carburanti e con esse quelle complessive della
ristrutturazione ed adeguamento della rete. E le due questioni
solo apparentemente possono procedere in modo separato.
E' in corso ormai da tempo, sia per ragioni di mercato che
sotto l'impulso della delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) del 20 marzo 1986, un
processo di ristrutturazione e ridimensionamento della rete
distributiva, in ottemperanza a quanto già stabilito dal piano
energetico
nazionale del 1988. Attualmente in Italia ci sono circa
30.000 stazioni di rifornimento per i carburanti, contro le
24.500 della Francia e le quasi 20.000 della Gran Bretagna. La
polverizzazione della nostra rete comporta, per sua stessa
natura, un costo di distribuzione altissimo. Secondo calcoli
effettuati dall'unione petrolifera, un punto vendita a basso
erogato (400 mila litri l'anno) ha un costo operativo
complessivo che, per le compagnie, si aggira attorno alle 120
lire al litro. Se, invece, l'erogato si trova nella fascia
medio alta (2,5 milioni di litri l'anno) i costi scendono a 90
lire. L'erogato medio dei distributori italiani si aggira
intorno al milione di litri l'anno ed è più basso
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della media europea. In Francia il valore è di circa un
milione e 300 mila litri l'anno e in Gran Bretagna di circa un
milione e mezzo di litri l'anno.
Le compagnie petrolifere, ma anche le organizzazioni
sindacali dei gestori su questo concordano, di fronte a questi
numeri propongono una consistente riduzione dei punti vendita
(circa 7 mila impianti nei prossimi 2-3 anni).
Ma, anche se molto importante, l'obiettivo della riduzione
dei punti vendita è soltanto un aspetto del processo di
ristrutturazione. Il fattore decisivo intorno al quale
qualificare e riorganizzare la rete è proprio lo status
giuridico del gestore e di conseguenza "la qualità"
dell'impianto che è chiamato a condurre.
Se in nome dell'Europa si chiede la diminuzione degli
impianti, in nome dell'Europa si deve accettare che tali
impianti possano diventare dei veri esercizi commerciali e che
il gestore assuma un ruolo professionale ed
imprenditoriale.
Si pensi che negli altri Paesi della Comunità il 60 per
cento del fatturato annuo dei gestori e rappresentato proprio
dai prodotti cosiddetti non oil.
Pertanto l'intervento normativo deve necessariamente avere
l'obiettivo di dare un riconoscimento di professionalità ed
imprenditorialità alla figura del gestore. E questo è
possibile solo superando l'attuale rapporto di comodato che
lega i gestori alle compagnie petrolifere. Ma non solo. E'
altrettanto necessario elevare la qualità e la quantità dei
servizi e delle opportunità offerte ai consumatori: orari,
prestazioni, prodotti venduti, eccetera
Inoltre non si possono non affrontare le questioni della
tutela della salute, innanzitutto dei gestori, ma anche dei
cittadini che si recano alle pompe di benzina. La letteratura
scientifica e le, purtroppo, poche indagini mirate, hanno
mostrato e dimostrato la nocività di alcuni componenti dei
carburanti (in modo particolare il benzene e gli aromatici)
per la salute degli esposti. Da un lato è necessario
intervenire sulla qualità merceologica dei carburanti (e il
gruppo del PDS lo ha fatto con una specifica proposta di
legge) ma dall'altro è anche necessario adottare comunque
misure tecnologiche in grado di ridurre al minimo i processi
di evaporazione e il "contatto" tra operatore e sostanze
tossiche (ed è quanto prevediamo con la presente proposta).
L'articolo 1 illustra le finalità della proposta che
consistono nella razionalizzazione delle rete di
distribuzione, nel miglioramento della qualità e quantità dei
servizi agli utenti, nell'introduzione di strumenti di
programmazione per la gestione degli impianti ed infine nella
salvaguardia dell'ambiente e della salute degli addetti e dei
cittadini.
Con l'articolo 2, si stabilisce che attraverso un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, devono essere
fissati standard e caratteristiche tecniche degli
impianti di distribuzione riguardanti tra l'altro l'igiene e
la qualità sanitaria, la sicurezza, il rispetto ambientale e
così via. Lo stesso articolo demanda alle regioni e alle
province autonome il compito di effettuare i controlli
relativi al rispetto degli standard. Gli impianti che
risultassero avere standard migliori di quelli minimi
previsti dalla normativa, potranno essere contraddistinti da
un apposito marchio di qualità, da far conoscere agli
utenti.
Il CIPE (articolo 3), con una propria delibera, emana un
atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome per la razionalizzazione della rete disributiva e per
l'adozione di specifici piani regionali. Tali piani di
razionalizzazione degli impianti di distribuzione del
carburante (PRID) vengono predisposti dalle regioni e dalle
province autonome attraverso un'istruttoria pubblica e una
consultazione degli enti locali. Questo articolo assume
maggior rilievo alla luce della recente sentenza della Corte
costituzionale (n. 301 del 15 giugno 1992) emanata dopo aver
esaminato una controversia giuridica tra la regione
Emilia-Romagna e il TAR del Lazio relativa agli impianti
cosiddetti "marginali". Con questa sentenza la Corte
costituzionale ha riconosciuto il diritto alle regioni di non
rinnovare la concessione diciottennale a tutti quegli impianti
che oltre alla già prevista
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"idoneità tecnica delle attrezzature", non possiedano una
"tipologia ottimale delle strutture", e una "adeguata
produttività del sistema mediante il raggiungimento di livelli
di erogato medio europeo".
Qualora una regione fosse prolungatamente inadempiente è
previsto che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato possa esercitare il potere sostitutivo per
l'adozione del PRID (articolo 4).
L'autorizzazione all'installazione degli impianti, in
armonia con quanto stabilito dal PRID, è di competenza
regionale mentre l'autorizzazione all'esercizio spetta al
comune ove è ubicato l'impianto. La stessa procedura, sempre
per quegli impianti individuati dal PRID, si applica per
l'autorizzazione all'esercizio di attività commerciali diverse
dalla vendita di carburanti. Tali autorizzazioni devono essere
armonizzate con quanto stabilito dai piani commerciali
(articolo 5).
Attraverso un apposito accordo, promosso dalla regione o
dalla provincia autonoma, tra le organizzazioni di categoria e
quelle degli utenti viene definito un piano degli orari e
delle turnazioni (articolo 6). Tale piano contiene anche i
riferimenti a annuale.
Con l'articolo 7 si istituisce presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato un "Fondo di
solidarietà" destinato all'indennizzo dei gestori degli
impianti dismessi a causa della ristrutturazione della
rete.
L'articolo 8 prevede che gli impianti di distribuzione dei
carburanti vengano ceduti in proprietà oppure in affitto agli
esercenti da parte delle compagnie petrolifere. In entrambi i
casi i parametri economici vengono stabiliti con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e del l'artigianato.
L'esame di tutte le controversie che dovessero sorgere tra
concessionari e gestori è demandata ad un lodo arbitrale
(articolo 9).
Per la tutela della salute (articolo 10) sul piano
preventivo vengono previste, in accordo con le organizzazioni
di categoria interessate, delle visite periodiche per gli
addetti agli impianti; mentre dal punto di vista tecnologico,
al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
demandata l'adozione di un decreto con il quale determinare le
caratteristiche tecniche degli impianti affinché lo scarico
del combustibile non comporti rischi per la salute e per
l'ambiente.
Per la professionalizzazione degli esercenti (articolo 11)
è prevista una apposita campagna informativa nonché, per i
nuovi impianti, la frequenza e il superamento di appositi
corsi professionali.
Infine, con l'articolo 12 si dettano delle norme
transitorie volte soprattutto a tutelare gli attuali gestori
rispetto alle nuove norme previste dalla presente proposta.
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