Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


249
DDL0028-0087
Relazione Camera n. 28-A (DDL11-28-A)
(suddiviso in 126 Unità Documento)
Unità Documento n.87 (che inizia a pag.76 dello stampato)
...C28A, C254A, C1125A, C1171A, C1222A, C1469A, C2046A, C2221A, C2346A, C2722A, C2743A, C2757A. TESTIPDL
...C28A, C254A, C1125A, C1171A, C1222A, C1469A, C2046A, C2221A, C2346A, C2722A, C2743A, C2757A.
Pag. 76 DISEGNO DI LEGGE N. 2046 --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC28A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti
  legislativi concernenti il riordino e la semplificazione della
  disciplina della tenuta e conservazione della contabilità per
  gli esercenti attività di impresa e per gli esercenti arti e
  professioni, nonché il riordino e la semplificazione delle
  procedure relative a dichiarazioni, denunce, formalità,
  versamenti e altri adempimenti previsti a carico dei
  contribuenti, secondo i seguenti criteri e princìpi
  direttivi:
           a)  unificazione degli adempimenti concernenti
  l'acquisizione dei dati identificativi tributari del soggetto,
  nonché concernenti le comunicazioni di inizio e di variazione
  della attività, in modo da realizzare, a seguito di un unico
  adempimento, l'acquisizione delle comunicazioni da parte di
  tutti i pubblici uffici interessati; unificazione dei codici
  di identificazione dei contribuenti e generalizzazione del
  loro utilizzo in ogni occasione fiscalmente rilevante;
  attivazione, quali strumenti di identificazione, di apposite
  carte magnetiche; coordinamento della normativa fiscale,
  previdenziale e sanitaria in materia di dati identificativi
  dei soggetti interessati;
           b)  omogeneizzazione, anche alla luce di criteri
  utilizzati negli altri Paesi della Comunità europea, della
  disciplina sulla tenuta, vidimazione e conservazione di
  documenti, libri e registri secondo un unico criterio uniforme
  rilevante per tutti i tributi, evitando duplicità di
  adempimenti, nonché semplificazione degli adempimenti stessi
  secondo criteri di stretta essenzialità rispetto alle esigenze
  dettate dalle modalità di controllo da parte
  dell'Amministrazione finanziaria e, in tale indirizzo,
  soppressione delle scritture contabili e degli adempimenti che
  risultino non strettamente necessari; rideterminazione degli
  obblighi di registrazione nei casi in cui la ordinata
  conservazione dei documenti sia sufficiente rispetto alla
  esigenza dei controlli e la elaborazione dei dati relativi
  possa essere prevista unicamente su richiesta
  dell'Amministrazione finanziaria;
           c)  attribuzione di identica rilevanza ad ogni
  sistema di annotazioni effettuato su supporto elettronico,
  magnetico o comunque connesso a strumenti inerenti alla
  tecnologia dell'informazione; disciplina della trasmissione
  per via telematica, compresa quella della sua rilevanza e
  validità, tra uffici dell'Amministrazione finanziaria e tra
  questi e i contribuenti di tutti i dati; previsione di
  appropriati incentivi all'uso da parte dei contribuenti delle
  tecnologie informatiche;
           d)  revisione della disciplina del rilascio e
  della conservazione di scontrini e di ricevute fiscali secondo
  criteri di semplificazione e di stretta essenzialità rispetto
  alla primaria esigenza dettata dalle modalità di controllo da
  parte dell'Amministrazione finanziaria; soppressione, in
  analogia con quanto previsto dalle direttive comunitarie
  relative ai trasporti intercomunitari, dei documenti di
  accompagnamento dei beni viaggianti;
           e)  semplificazione e, ove possibile,
  unificazione delle modalità di dichiarazione, anche al fine di
  ridurre le informazioni richieste ai contribuenti a quelle che
  non siano già in possesso dell'Amministrazione finanziaria e
  di consentire ai medesimi contribuenti di comunicare soltanto
  le variazioni di dati contenuti nelle dichiarazioni,
  verificatesi successivamente nel tempo; semplificazione, ove
  possibile, delle modalità dei versamenti e riordino dei
  termini stabiliti per eseguire i predetti adempimenti;
  previsione della possibilità che, entro limiti prefissati, i
  contribuenti possano dilazionare alcuni versamenti
  corrispondendo all'erario un interesse annuo non inferiore al
  tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti; previsione
  della possibilità di provvedere, in alternativa alle altre
  vigenti procedure, ai rimborsi di
 
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     imposta spettanti ai contribuenti, su loro richiesta,
  mediante speciali titoli di Stato da emettersi secondo criteri
  e modalità definite annualmente con decreto del Ministro del
  tesoro, nei limiti annualmente disposti con la legge di
  bilancio, con specifica indicazione nella legge medesima
  dell'ammontare complessivo dei predetti titoli;
           f)  revisione della disciplina delle procedure di
  accatastamento delle unità immobiliari e delle variazioni
  sucessive, al fine di consentire che un unico atto soddisfi le
  esigenze di tutti gli uffici pubblici, anche realizzando a
  tale scopo mediante apposite convenzioni forme di stretta
  collaborazione con le categorie professionali più direttamente
  interessate;
           g)  semplificazione degli adempimenti di
  dichiarazione, denuncia e pagamento delle imposte di registro,
  sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali anche
  con l'adozione degli strumenti indicati alla lettera  c)
  per la trasmissione di dati, disciplinando il relativo
  ascesso per i soggetti tenuti al pagamento dei predetti
  tributi;
           h)  semplificazione delle procedure di
  autorizzazione allo svolgimento di concorsi e di operazioni a
  premi in ambiti territoriali eccedenti quello dalle singole
  province adottando anche il principio, per i casi di minore
  rilevanza, del silenzioassenso e dell'autoliquidazione del
  tributo; a tal fine sarà previsto l'obbligo della preventiva
  domanda nonché l'adozione di garanzie e cautele che facciano
  salve le esigenze fiscali e quelle di tutela della fede
  pubblica;
           i)  definizione delle infrazioni di carattere
  formale e previsione che la loro contestazione sia preceduta
  dall'invito al contribuente a rimuoverle mediante adempimenti
  da eseguire entro un termine non superiore a sessanta giorni;
  previsione di riduzione delle sanzioni amministrative previste
  nel caso di adempimento eseguito entro il predetto termine;
  previsione della non applicabilità delle sanzioni per
  violazioni connesse ad adempimenti successivaente soppressi
  con i decreti legislativi di cui al presente comma.
       2.  I decreti legislativi di cui al presente articolo
  saranno emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge con decreto del Presidente della
  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
  su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il
  Ministro del tesoro.  Entro tre mesi dalla predetta data il
  Governo invia il testo dei decreti legislativi alla
  Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma,
  della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione
  stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre
  1987, n. 550, che esprime il proprio parere entro trenta
  giorni dalla data dell'invio della richiesta.
 
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