| 1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti
legislativi concernenti il riordino e la semplificazione della
disciplina della tenuta e conservazione della contabilità per
gli esercenti attività di impresa e per gli esercenti arti e
professioni, nonché il riordino e la semplificazione delle
procedure relative a dichiarazioni, denunce, formalità,
versamenti e altri adempimenti previsti a carico dei
contribuenti, secondo i seguenti criteri e princìpi
direttivi:
a) unificazione degli adempimenti concernenti
l'acquisizione dei dati identificativi tributari del soggetto,
nonché concernenti le comunicazioni di inizio e di variazione
della attività, in modo da realizzare, a seguito di un unico
adempimento, l'acquisizione delle comunicazioni da parte di
tutti i pubblici uffici interessati; unificazione dei codici
di identificazione dei contribuenti e generalizzazione del
loro utilizzo in ogni occasione fiscalmente rilevante;
attivazione, quali strumenti di identificazione, di apposite
carte magnetiche; coordinamento della normativa fiscale,
previdenziale e sanitaria in materia di dati identificativi
dei soggetti interessati;
b) omogeneizzazione, anche alla luce di criteri
utilizzati negli altri Paesi della Comunità europea, della
disciplina sulla tenuta, vidimazione e conservazione di
documenti, libri e registri secondo un unico criterio uniforme
rilevante per tutti i tributi, evitando duplicità di
adempimenti, nonché semplificazione degli adempimenti stessi
secondo criteri di stretta essenzialità rispetto alle esigenze
dettate dalle modalità di controllo da parte
dell'Amministrazione finanziaria e, in tale indirizzo,
soppressione delle scritture contabili e degli adempimenti che
risultino non strettamente necessari; rideterminazione degli
obblighi di registrazione nei casi in cui la ordinata
conservazione dei documenti sia sufficiente rispetto alla
esigenza dei controlli e la elaborazione dei dati relativi
possa essere prevista unicamente su richiesta
dell'Amministrazione finanziaria;
c) attribuzione di identica rilevanza ad ogni
sistema di annotazioni effettuato su supporto elettronico,
magnetico o comunque connesso a strumenti inerenti alla
tecnologia dell'informazione; disciplina della trasmissione
per via telematica, compresa quella della sua rilevanza e
validità, tra uffici dell'Amministrazione finanziaria e tra
questi e i contribuenti di tutti i dati; previsione di
appropriati incentivi all'uso da parte dei contribuenti delle
tecnologie informatiche;
d) revisione della disciplina del rilascio e
della conservazione di scontrini e di ricevute fiscali secondo
criteri di semplificazione e di stretta essenzialità rispetto
alla primaria esigenza dettata dalle modalità di controllo da
parte dell'Amministrazione finanziaria; soppressione, in
analogia con quanto previsto dalle direttive comunitarie
relative ai trasporti intercomunitari, dei documenti di
accompagnamento dei beni viaggianti;
e) semplificazione e, ove possibile,
unificazione delle modalità di dichiarazione, anche al fine di
ridurre le informazioni richieste ai contribuenti a quelle che
non siano già in possesso dell'Amministrazione finanziaria e
di consentire ai medesimi contribuenti di comunicare soltanto
le variazioni di dati contenuti nelle dichiarazioni,
verificatesi successivamente nel tempo; semplificazione, ove
possibile, delle modalità dei versamenti e riordino dei
termini stabiliti per eseguire i predetti adempimenti;
previsione della possibilità che, entro limiti prefissati, i
contribuenti possano dilazionare alcuni versamenti
corrispondendo all'erario un interesse annuo non inferiore al
tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti; previsione
della possibilità di provvedere, in alternativa alle altre
vigenti procedure, ai rimborsi di
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imposta spettanti ai contribuenti, su loro richiesta,
mediante speciali titoli di Stato da emettersi secondo criteri
e modalità definite annualmente con decreto del Ministro del
tesoro, nei limiti annualmente disposti con la legge di
bilancio, con specifica indicazione nella legge medesima
dell'ammontare complessivo dei predetti titoli;
f) revisione della disciplina delle procedure di
accatastamento delle unità immobiliari e delle variazioni
sucessive, al fine di consentire che un unico atto soddisfi le
esigenze di tutti gli uffici pubblici, anche realizzando a
tale scopo mediante apposite convenzioni forme di stretta
collaborazione con le categorie professionali più direttamente
interessate;
g) semplificazione degli adempimenti di
dichiarazione, denuncia e pagamento delle imposte di registro,
sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali anche
con l'adozione degli strumenti indicati alla lettera c)
per la trasmissione di dati, disciplinando il relativo
ascesso per i soggetti tenuti al pagamento dei predetti
tributi;
h) semplificazione delle procedure di
autorizzazione allo svolgimento di concorsi e di operazioni a
premi in ambiti territoriali eccedenti quello dalle singole
province adottando anche il principio, per i casi di minore
rilevanza, del silenzioassenso e dell'autoliquidazione del
tributo; a tal fine sarà previsto l'obbligo della preventiva
domanda nonché l'adozione di garanzie e cautele che facciano
salve le esigenze fiscali e quelle di tutela della fede
pubblica;
i) definizione delle infrazioni di carattere
formale e previsione che la loro contestazione sia preceduta
dall'invito al contribuente a rimuoverle mediante adempimenti
da eseguire entro un termine non superiore a sessanta giorni;
previsione di riduzione delle sanzioni amministrative previste
nel caso di adempimento eseguito entro il predetto termine;
previsione della non applicabilità delle sanzioni per
violazioni connesse ad adempimenti successivaente soppressi
con i decreti legislativi di cui al presente comma.
2. I decreti legislativi di cui al presente articolo
saranno emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro. Entro tre mesi dalla predetta data il
Governo invia il testo dei decreti legislativi alla
Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione
stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre
1987, n. 550, che esprime il proprio parere entro trenta
giorni dalla data dell'invio della richiesta.
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