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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


259
DDL0028-0097
Relazione Camera n. 28-A (DDL11-28-A)
(suddiviso in 126 Unità Documento)
Unità Documento n.97 (che inizia a pag.79 dello stampato)
...C28A, C254A, C1125A, C1171A, C1222A, C1469A, C2046A, C2221A, C2346A, C2722A, C2743A, C2757A. TESTIPDL
...C28A, C254A, C1125A, C1171A, C1222A, C1469A, C2046A, C2221A, C2346A, C2722A, C2743A, C2757A.
...PROPOSTE DI LEGGE -- N. 2221, di iniziativa dei deputati Asquini ed altri
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC28A ZZ11 ZZPD ZZRM
                     (Crediti d'imposta).
         1.  Costituisce titolo esecutivo per la riscossione
  dei crediti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria,
  risultanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1,
  la copia della dichiarazione, autenticata dall'ufficio
  competente al ricevimento della stessa, dopo che siano
  trascorsi centotttanta giorni dalla spedizione o dalla
  consegna della dichiarazione, senza che si sia provveduto al
  rimborso previsto e senza che sia stata sollevata alcuna
  eccezione dall'Amministrazione finanziaria.
       2.  Le disposizioni di cui al comma 1 non precludono la
  possibilità dell'Amministrazione finanziaria di avviare nei
  termini le procedure di controllo e di contestazione delle
  dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1.
       3.  L'Amministrazione finanziaria non può esigere somme
  dovute per sanzioni o richiedere provvedimenti cautelativi di
  alcun tipo, relativi al contenzioso tributario, qualora il
  contribuente sia titolare di un credito nei confronti
  dell'Amministrazione
 
                              Pag. 80
 
     stessa, derivante dal versamento di maggiori imposte
  autoliquidate nelle dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma
  1, per una somma pari o superiore a quella pretesa
  dall'Amministrazione finanziaria.  Qualora la somma pretesa
  dall'Amministrazione finanziaria sia superiore all'eventuale
  credito, i provvedimenti cautelativi potranno essere adottati
  solo per la somma eccedente l'ammontare del credito.
       4.  Il contribuente che risulti creditore in seguito alle
  dichiarazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 può chiedere,
  per iscritto e in qualunque momento, di compensare il suo
  credito con debiti di qualunque tipo nei confronti
  dell'Amministrazione finanziaria.
 
DATA=930922 FASCID=DDL11-28-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0028 TOTPAG=0088 TOTDOC=0126 NDOC=0097 TIPDOC=P DOCTIT=0089 COMM= PD PAGINIZ=0079 RIGINIZ=055 PAGFIN=0080 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=79 PAGEFIN=80 SORTRES= SORTDDL=002800A00 FASCIDC=11DDL0028 A SORTNAV=0002800A000 00000 ZZDDLC28A NDOC0097 TIPDOCP DOCTIT0089 NDOC0089



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