| 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente
legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli
obiettori di coscienza.
2. La dotazione del Fondo è determinata in lire 13,89
miliardi per il 1991 ed in lire 58 miliardi a decorrere dal
1992.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 13,89 miliardi nel 1991 ed a lire 58
miliardi negli anni 1992 e 1993, si provvede, quanto a lire 5
miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 19911993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per il 1991 all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Riforma della legge
sull'obiezione di coscienza" e, quanto a lire 8,89 miliardi
nel 1991 ed a lire 53 miliardi negli anni 1992 e 1993,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
iscritta, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, ai sensi
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, al capitolo 1403 dello
stato di previsione del Ministero della difesa per il 1991 ed
ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
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