| Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo opportuno, per la sua
intatta attualità, ripresentare questa proposta di legge che
già nella scorsa legislatura sottoponemmo all'attenzione degli
onorevoli colleghi. Il perdurare dell'inammissibile costume
dei Governi della Repubblica di "aprire le crisi" fuori delle
sedi istituzionali non poteva essere regolato dal legislatore
costituzionale trattandosi, all'evidenza, di una vera e
propria degenerazione né prevista né prevedibile all'epoca.
E' evidente che, quindi, necessiti una correzione o meglio
una precisazione sul reale contenuto della norma di cui
all'articolo 94 della Costituzione (che, per la verità, ha più
il significato di un'interpretazione
"autentica" della norma che di una modifica della
stessa) volta ad impedire il deteriorarsi ulteriore del
rispetto, da parte dei Governi e dei partiti della
maggioranza, delle istituzioni fondamentali dello stesso Stato
di diritto.
Deve quindi essere precisato, dopo il comma secondo del
citato articolo, che le dimissioni del Governo possono essere
presentate esclusivamente con dichiarazione motivata al
Parlamento, il quale, previa discussione nelle due Camere,
vota in merito.
Pertanto si chiede la pronta approvazione della presente
proposta di legge costituzionale, costituita da un solo
articolo.
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